Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 913 del 11/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 913 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LACI PARO ALIAS … N. IL 13/05/1968
avverso la sentenza n. 711/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.V-ra44.e.xsec (Rauco i iLIC9V t
che ha concluso per ) ( atitAkrAkLe-AAA.U.A.VD (2.9u. k3- krro

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit iRdifensor Avv. W, (2.0U_ CAk
3-Q-12-0V AAA3~1A0

nte..k.

Qitisg”‘ ”

étto

Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24.6.2009 la Corte di appello di Milano, a seguito di
gravame interposto – tra gli altri – dall’imputato BERISIC PARO avverso
la sentenza emessa il 6.7.2006 dal locale Tribunale, ha confermato detta
sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto responsabile dei

1 e 6 d.P.R. n. 309/90 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 e condannato a
pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone personalmente ricorso per cassazione
PARO LACI, rimesso in termini con ordinanza del 21.2.2014 dalla Corte
di appello di Milano per la proposizione del ricorso, denunciando:
2.1. violazione ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 548 comma 3, 157,159,178 lett.c), 179 comma 1 cod. proc.
pen.; art. 24 Cost., 6 commi 1 e 3 lett. c),d) ed e) della C.E.D.U.,
assumendo il ricorrente di non essere mai stato messo al corrente
dell’esistenza del procedimento penale con conseguente impossibilità di
esercitare in concreto il proprio diritto di difesa. In particolare, deduce
che egli era stato identificato, mediante l’esibizione del passaporto, in
sede di indagini in data 21.9.1997 nella persona di LACI PERPARIM nato
a Lac ALBANIA il 5.5.1975 e che del tutto ingiustificatamente in tutti gli
atti di indagine gli erano state attribuite le generalità di BERESIC PARO
n. a Gurect Bosnia Erzegovina il 1.5.1964. Sicchè le ricerche – il cui
esito negativo aveva dato luogo alla dichiarazione di irreperibilità erano state effettuate sull’erroneo presupposto che l’indagato si
chiamasse BERISIC PARO e si erano svolte in BOSNIA Erzegovina nei
confronti di un nominativo probabilmente inesistente, nonostante la
predetta certa identificazione del ricorrente.
2.2.

violazione ai sensi dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 526,513,192 cod. proc. pen. per violazione del diritto
di difesa in ragione della utilizzazione a carico del ricorrente della
principale fonte di accusa individuata nelle dichiarazioni etero
accusatorie del coimputato di reato connesso NAYA Abdechafik, datosi
alla fuga rendendosi irreperibile dopo aver reso le dichiarazioni in fase di
indagine che gli avevano consentito la revoca della misura cautelare,
evenienza che ha reso impossibile l’esame ed il controesame di detto
dichiarante nel contraddittorio. E la scelta del NAYA di rendersi9

1

reati di cui ai capi 7) e 15) in relazione agli artt. 110 cod. pen.,73 commi

irreperibile rappresenterebbe una conseguenza logica della propria
scelta processuale.
2.3.

violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con
riferimento all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla
assenza di sequestri della sostanza stupefacente ch ha determinato un
vuoto motivazionale sulla sussistenza della aggravante in parola, anche
in assenza di dati certi provenienti dalle captazioni.

2.4.

che evidenzia la nullità del decreto di irreperibilità emesso in data
28.2.2004 dal GIP ribadendo le ragioni esposte nel primo motivo ed
evidenziando che il vizio è reso palese dalla circostanza dell’arresto del
ricorrente in esecuzione del giudicato in data 7.12.2012 in Albania. Nella
specie, inoltre, – tenuto conto della identificazione mediante passaporto
– non risulta essere stata esperita la procedura ex art. 169 cod. proc.
pen. con invio di raccomandata che pure è elemento per valutare il
grado di completezza delle ricerche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1.
1.1.

Il primo motivo è inammissibile perché generico.
Invero, l’assunto dal quale muove la ricostruzione difensiva si
poggia sulla certa identificazione del ricorrente da parte della p.g. in
data 21.9.1997 mediante passaporto. Ebbene, l’assunto non è in alcun
modo documentato né a tale identificazione fa riferimento lo stralcio
della informativa di p.g. riportato dal ricorrente che non solo fa
riferimento a LACI PERPARIM n. 5.5.75 a LAC ALBANIA e non già
all’attuale ricorrente qualificatosi PARO LACI n. 13.5.68 a LAC ALBANIA,
ma nessun riferimento fa al preteso passaporto sulla base del quale la
prima identificazione sarebbe stata operata. Sul punto, la sentenza
impugnata rileva ( v. pg. 65) che a seguito di quel controllo di polizia
(relativo al capo 7) – nell’ambito del quale furono sequestrati 200 milioni
di lire ai due occupanti dell’AUDI 80 – oltre al guidatore HAXHIA fu
denunciato LACI Perparim, alias KRASNICI Sejdin , alias BERISIC Paro.

1.2. Inoltre, dalla ordinanza che ha rimesso in termini il ricorrente
risulta che egli è stato identificato il 31.1.2014, in sede di notifica
dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, come da passaporto

2

E’ pervenuta memoria a firma del difensore di fiducia dell’imputato


L

ordinario albanese con le attuali generalità con indicazione, in veste di
alias, di BERESIC PARO nato in Jugoslavia 13.5.1968, risultando – altresì
– dalla sentenza di appello, soggetto che aveva fornito agli operanti egli
medesimo numerosi alias (v. pg. 57 della sentenza di appello),
essendosi reso conto degli accertamenti di polizia nei suoi confronti.
1.3.

Cosicchè del tutto generico è l’assunto che fa leva sulla
incompletezza delle ricerche.
Il secondo motivo è inammissibile perché generico rispetto alla
articolata motivazione resa dalla sentenza circa la corretta utilizzazione
delle dichiarazioni rese dal NAYA la cui irreperibilità non poteva essere
prevista ( v. pg. 55 della sentenza impugnata) per la sua lunga ed
ultradecennale permanenza in Italia, dove aveva formato famiglia con
donna italiana, oltre che per la sua lunga collaborazione con la autorità
inquirente; risultando, in ogni caso, il compendio probatorio a carico del
ricorrente esteso oltre le dichiarazioni dello stesso NAYA avendo
riferimento alle dichiarazioni degli operanti, i sequestri, le intercettazioni
telefoniche, i servizi di osservazione, controllo e pedinamento.
3.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto proposto per la prima volta
in questa sede di legittimità.

4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11.12.2014.

2.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA