Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 913 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 913 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAVELCA CIPRIAN ALEXANDRU N. IL 26/09/1988
avverso la sentenza n. 2137/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
30 novembre 2011 dal locale Tribunale, appellata da ZAVELCA Ciprian Alexandru, dichiarato
responsabile dei delitti di furto e furto aggravato, commessi il 28 ottobre 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento della prevalenza delle
attenuanti generiche i precedenti penali della stessa indole dell’imputato indice di maggior dimestichezza nella commissione del delitto, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P.,
applicabile anche ai fini degli artt. 62 bis e 69 C.P., a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom 1’11 novembre 2013.

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