Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 913 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 913 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FINI FABRIZIO N. IL 19/07/1955
avverso la sentenza n. 1400/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MASSA, del 23/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Fabrizio Fini ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Gup del Tribunale di
Massa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in relazione alla
detenzione di cocaina accertata il 6 maggio 2011, per intervenuto giudicato, ed ha applicato al
medesimo la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione alle residue
condotte contestate ai sensi degli artt. 81 e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre

Il ricorrente eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.,
evidenziando che, per il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, Fini è già
stato condannato con sentenza passata in giudicato.
2. Il ricorso è inammissibile.
La censura ricorrente si appalesa all’evidenza destituita di fondamento, là dove – dal raffronto
fra la contestazione posta a base della sentenza irrevocabile pronunciata in data 18 gennaio
2012 dal Tribunale della Spezia (allegata al ricorso) e quella oggetto della decisione impugnata
– risulta non è revocabile in dubbio che si tratti di condotte solo in parte coincidenti e,
segnatamente, sovrapponibili con esclusivo riguardo alla detenzione di cocaina accertata il 6
maggio 2011, in relazione al quale il Giudice a quo ha correttamente pronunciato sentenza di
non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2016

1990, n. 309.

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