Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9129 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9129 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Campanella Giuseppe, nato a Siracusa il 19.10.77
imputato art. 194 D.P.R. 547/55
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, sez. dist. Avola, del 2.10.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La sentenza oggetto di impugnazione ha dichiarato il ricorrente Campanella colpevole
del reato di cui all’art. 194 D.P.R. 547/55 e lo ha condannato alla pena di 1300 € di ammenda.
L’accusa mossagli è di non avere – nella sua qualità di titolare della ditta omonima sottoposto a verifica annuale la gru a bandiera di cui disponeva e di non aver munito di
impianto di aerazione la zona di pulitura e smerigliatura.
Avverso tale decisione il Campanella propone ricorso deducendo erronea applicazione
della legge perché il giudice si è limitato ad applicare la norma in modo letterale senza tener
conto della particolare condizione soggettiva in cui il ricorrente si trovava in quel tempo, vale a
dire la precaria condizione economica che costituiva una causa di giustificazione per il suo
inadempimento. Con un secondo motivo, egli obietta che i fatti contestatigli non hanno più
rilevanza penale a seguito della entrata in vigore del d.lgs 81/08 ed, infine, sostiene che la
motivazione della sentenza impugnata è scarna e pressoché inesistente.

Data Udienza: 10/01/2014

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il Presi nte

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed, in parte, generico.
Risulta dalla sentenza l’obiettiva inosservanza delle norme antinfortunistice accertate
dagli operatori nel corso dell’ispezione. Ne seguì la verifica, da parte degli ispettori, della
messa in regola da parte del ricorrente il quale, pertanto, ai sensi dell’art. 21 d.lgs 758/94, fu
ammesso al pagamento di una somma che, se versata, avrebbe costituito una causa di
esclusione della punibilità.
Il Campanella non ha versato quanto indicatogli per asserite difficoltà economiche, alle
quali egli fa riferimento oggi con il primo motivo di ricorso. In primo luogo, non si può fare a
meno di sottolineare la genericità della deduzione, ragion per cui, se è vero che questa S.C. ha
affermato (sez. m, 11.1.08, Pirovano, Rv. 239279) che, nelle contravvenzioni in materia di igiene e
sicurezza del lavoro (poiché l’inottemperanza da parte del contravventore alle prescrizioni di regolarizzazione
impartite dall’organo di vigilanza), è onere del giudice accertare se il contravventore abbia omesso di
rispettare la prescrizione per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di norme
regolamentari ovvero se sia stato impossibilitato a ottemperare per caso fortuito o per forza
maggiore, è altresì vero che tale verifica deve essere giustificata da circostanziate deduzioni
difensive in proposito che qui non si rinvengono. Non si può, quindi, che ribadire così come da
uniforme indirizzo giurisprudenziale (sez. III, 5.4.11, Bolognini, Rv. 250805) che neppure uno stato di
liquidazione societaria (che non ricorre nemmeno in questo caso) ancorché determinato da difficoltà
finanziarie, costituisce causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato adempimento
alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nell’ambito della procedura di estinzione
prevista, in materia di infortuni sul lavoro, dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Quanto, infine a tale ultima normativa, va anche ribadito che l’entrata in vigore del d.lgs
81/08 non ha determinato l’abrogazione delle fattispecie contravvenzionali previste dalla
precedente disciplina antinfortunistica perché rispetto ad essa esiste un rapporto di continuità
normativa (Sez. III, 12.7.10 n. 26754).

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