Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9128 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9128 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
Panico Antonio, nato a Cercola (Na) il 14.4.79
Panico Giovanni, nato a Cercola (Na) il 10.6.77
imputati art. 349 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 29.5.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La Corte d’appello, nel dichiarare la estinzione per prescrizione dei reati edilizi ha
confermato la condanna per la violazione dei sigilli inflitta ai ricorrenti.
Essi impugnano tale decisione con due distinti atti dei difensori con i quali si lamenta
che la decisione è censurabile osservando che la condotta della violazione dei sigilli è stata
contestata sul rilievo che, grazie ad essa, i ricorrenti avrebbero proseguito nell’attività di
illecita discarica. Si obietta, per contro che il dibattimento ha fatto emergere che si trattava di
mero ammassamento di rifiuti non pericolosi e, quindi, di comportamento inoffensivo.
Inoltre, si fa notare che Panico Antonio non è mai stato nominato custode e si rinnova
l’eccezione di nullità del decreto di citazione a Panico Giovanni visto che l’atto è stato
consegnato a mani di una cognata e che egli, all’epoca, si trovava ristretto
I ricorsi sono manifestamente infondati, generici e, di conseguenza, inammissibili.

Data Udienza: 10/01/2014

produzione né la stessa viene qui reiterata).

Né è giustificato alcun dubbio sulla ritualità della notifica visto che essa risulta effettuata
a mani di D’Ambrosio Lucia “cognata” e non “una tale” (come si dice nel ricorso) tanto è vero che la
stessa persona, nella notifica a Panico Antonio, è stata qualificata come “moglie” dello stesso.
Ed, ancora una volta, il ricorrente non deduce nulla di specifico per confutare tale stato di
fatto.
Per quel che attiene alle questioni di merito, è fin troppo evidente che, per quel che
attiene a Panico Antonio, ai fini della contestazione del reato di cui all’art. 349 c.p., è
irrilevante la mancanza della qualifica di custode visto che, semmai esistente, essa
costituirebbe solo un’aggravante.
Irrilevante (oltre che in fatto e generica) è, infine, la circostanza dedotta nel ricorso dell’avv.
Arienzo, secondo cui non vi sarebbe stata prosecuzione dell’attività di discarica, perché è
evidente che il reato di cui all’art. 349 c.p. si perfeziona per il solo fatto di violare i sigilli
apposti dall’autorità giudiziaria, a prescindere dalla commissione o meno un ulteriore condotta
qualificabile come reato.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014
Il Presid nte

Preliminarmente, si rileva che l’eccezione procedurale è meramente reiterativa di quella
proposta alla Corte d’appello che vi ha replicato in modo chiaro e convincente ricordando che la
prova della detenzione del Panico, presente in atti, riguarda solo la data del 15.10.11. Il
decreto di citazione, invece, risulta notificato il 13.7.07. La Corte fa notare che la difesa aveva
fatto riserva di produrre una certificazione che riguardasse lo stato di detenzione in epoca
coeva alla notifica ma ciò non è mai avvenuto. Del resto, all’udienza del 13.7 l’imputato viene
dato per assente ma libero e sottoposto ad obblighi ed il suo difensore di fiducia, che non era
presente, aveva depositato, in vista di quell’udienza, una istanza di rinvio solo perché impedito
legittimante ma senza nulla dire sull’eventuale condizione di detenzione del Panico al
momento della notifica. Vale pertanto, il principio interpretativo già affermato da questa S.C.
(Sez. I, 15.10.09, Petralia, Rv. 245074) secondo il quale in caso di eventuale stato di detenzione
dell’imputato per altra causa e tale stato sia sconosciuto all’Ufficio né sia stato reso noto dal
difensore né altrimenti dedotto dalla parte, «è valida la notifica del decreto di fissazione
dlel’udienza».
Del resto, anche nel presente gravame, si fa generico riferimento alla produzione di un
certificato di detenzione non meglio identificato (visto che non si specifica dove e quando sia avvenuta tale

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