Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9127 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9127 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCOGNAMIGLIO MARIA N. IL 18/02/1983
avverso la sentenza n. 5983/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 10/01/2014

Con sentenza in data 5/12/2012 la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la
sentenza del 20/12/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui la Sig.ra Maria
Scognamiglio è stata condannata in relazione al reato previsto dall’art.73 del d.P.R. 9
ottobre 1990, n.309, commesso il 29/11/2010

Il motivo di ricorso è palesemente infondato e generico. Alla ricognizione dei principi fissati
dalla giurisprudenza la ricorrente non fa seguire l’indicazione degli specifici elementi che
avrebbero dovuto condurre a una soluzione diversa da quella adottata dalla Corte di appello e
non chiarisce per quali ragioni la Corte di appello avrebbe dovuto valutare il fatto come
particolarmente lieve pur in presenza di una accertata detenzione in concorso di circa 385
grammi di cocaina.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi
la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10/1/2014

2 5 FEB 2014

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la mancata applicazione
dell’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

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