Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9126 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9126 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Vinelli Michele, nato a S. Giovanni Rotondo (Fg) il 4.12.53
imputato art. 44/b D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari

del 7.12.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

La Corte d’appello, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna inflitta al
ricorrente per la violazione dell’art. 44/b in quanto, quale titolare dell’omonima ditta
individuale, aveva realizzato una tettoia in tavoloni e mattoni intonacati senza il previo
permesso.
Tale decisione viene qui impugnata sul rilievo che la condanna sarebbe stata
pronunciata in assenza di prove persino sulla proprietà del manufatto. Inoltre, trattandosi di
interventi di mera ristrutturazione, non necessitavano di autorizzazione essendo sufficiente la
DIA ed, infine, si sostiene che i giudici hanno trascurato le modeste dimensioni dell’opera.
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
Il primo motivo fa riferimento alla testimonianza del Bramante evidenziando come, da
essa, non sia possibile trarre conclusioni sulla responsabilità del ricorrente. Così facendo, però,
il ricorrente tenta di indurre questa corte di legittimità ad una rilettura degli atti processuali al

Data Udienza: 10/01/2014

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il Consigl re :stensore

fine di trarne conclusioni diverse. Così facendo, però, si equivoca il ruolo di questa S.C. che,
invece, è tenuta solo a verificare che la motivazione data dai giudici di merito esista, sia
congrua e logica. Nella specie, sul punto, (che peraltro coincide con il primo motivo di appello) il tema
della riferibilità dei lavori al Vinelli, quale proprietario committente, è stato affrontato dalla
Corte d’appello con completezza, non solo evocando la già citata testimonianza del Bramante
ma anche ricordando che Vinelli era l’unica persona a beneficiare dell’opera (secondo il
principio del “cui prodest”) e che era anche l’unico ad avere la disponibilità giuridica
dell’immobile (la qual cosa vanificava anche la deduzione difensiva di essere l’imputato residente all’estero).
Anche il secondo motivo (analogo al secondo d’appello) ha trovato precisa e corretta risposta
da parte della Corte che ricorda come la tettoia in questione non possa essere considerata
mera ristrutturazione in quanto realizza un organismo edilizio in tutto o comunque in parte
diverso dal preesistente con aumento di volume e della sagoma del manufatto preesistente.
Del resto, il presente motivo spicca per la sua assertività nel sostenere – senza maggiori
specificazioni – che si sarebbe al cospetto di una mera ristrutturazione.
modestia dell’opera è stato smentito
Infine, pure il tema della asserita
argomentatamente dai giudici di secondo grado ricordando che la contravvenzione non è
configurabile solo quando si sia al cospetto di lavori di modestissime dimensioni e l’opera sia
amovibile e pertinenziale (la qual cosa è da escludere nella specie visto l’ancoraggio ed
inamovibilità della tettoia in questione.

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