Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9124 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9124 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOVA AGRON N. IL 02/12/1957
avverso la sentenza n. 1149/2010 TRIBUNALE di IMPERIA, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 10.5.2012 il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica,
condannava Nova Agron alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui agli
artt.110, 81 cpv. c.p., 256 co.1 lett.a in relazione all’art.212 co.8 D.L.vo 152/2006.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma V c.p.p.
2) L’avv. Gianluca Lanteri, che ha sottoscritto l’impugnazione, non risulta iscritto
nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che “alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

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