Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9124 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9124 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AOULEID MOUHAMEID ZOUBEIR N. IL 20/08/1979
avverso la sentenza n. 869/2014 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,
del 17/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 09/12/2015

RILEVATO IN FATTO

Avoy
Con sentenza emessa il 1.4/2014 il Giudice di Pace di Bologna giudicava
Aouleid Mouhameid Zoubeir colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5
quater, del 25 luglio 1998, n. 286, che si assumeva commesso a Bologna il
03/03/2014, condannandolo alla pena di 10.500,00 euro.
Avverso tale sentenza lo Zoubeir ricorreva per cassazione, a mezzo del suo
difensore, l’insussistenza del reato contestato, quale conseguenza della mancata

dello Stato emanati nei confronti dell’imputato, nonché l’incongruità dosimetrica
della pena irrogata con la sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso
dello Zoubeir si fonda su un presupposto infondato, atteso che, sulla base degli
atti processuali, è possibile affermare che gli atti indicati erano stati tradotti nella
lingua indicata come conosciuta dal ricorrente – che era la lingua francese – con
la conseguenza che non è ravvisabile alcuna delle violazioni dedotte nel ricorso in
esame. Sul punto, è utile richiamare il passaggio motivazionale esplicitato nelle
pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, nel quale si evidenziava sia che gli atti
censurati, acquisiti all’udienza del 17/09/2014, erano stati tradotti nella lingua
veicolare prescelta e conosciuta dal Zoubeir, sia che la lunga permanenza in
Italia del ricorrente induceva a ritenere che lo stesso conoscesse la lingua
italiana (cfr. Sez. 1, n. 24698 del 10/02/2015, Rabah, Rv. 263924).
Parimenti inammissibili devono ritenersi le doglianze difensive afferenti alla
congruità dosimetrica della pena irrogata allo Zoubeir, sulla quale nel
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traduzione del decreto di espulsione e dell’ordine di allontanamento dal territorio

provvedimento in esame ci si soffermava nelle pagine 9 e 10 con argomenti
ineccepibili.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Aouleid Mouhameid
Zoubeir deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di
esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile
in 1.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015.

P.Q.M.

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