Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9123 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9123 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 10/01/2014

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Persichetti Alfredo, nato a Monte San Giovanni Campano il 12.6.54
imputato art. 2 L. 463/83
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 21.1.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Va, preliminarmente, precisato che il presente provvedimento è stato adottato all’esito
dell’udienza camerale svolta con il rito previsto dall’art. 611 c.p.p. che non prevede la presenza
delle parti. Di conseguenza, non si deve tener conto del certificato prodotto per dedurre un
impedimento alla partecipazione dell’imputato all’odierna camera di consiglio.
Nell’affrontare, quindi, il contenuto del ricorso, si deve ricordare che il Persichetti, in
qualità di legale rappresentante della Edil Casa 2 S.r.l. è stato giudicato responsabile
dell’omesso versamento, nel mese di agosto 2005, delle ritenute operate a titolo previdenziale
ed assistenziale sulle retribuzioni dei lavoratori.
Il gravame ha ad oggetto la sentenza con la quale la Corte d’appello ha confermato il
giudizio di primo grado. Con esso, l’imputato si duole della irregolarità della notifica della
raccomandata da parte dell’INPS che è stata male notificata sì che il Persichetti non ha potuto
beneficiare della opportunità di estinguere il reato adempiendo tempestivamente. Si denuncia,

„C

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Per quanto attiene alla notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’INPS, la Corte è
chiara nel ricordare che, dagli atti di causa, emerge la prova che esso è stato notificato al
Persichetti presso la sede della società in via Ripiano a Monte San Giovanni Campano e che
l’atto è stato ritirato da un “addetto alla ricezione”.
Vano è, quindi, lo sforzo del ricorrente di riproporre la questione in questa sede
ricordando che l’imputato risiede in via Ripiano 4. Ancorché verosimile, ciò è del tutto
irrilevante visto che la notifica dell’INPS è avvenuta presso la sede di lavoro e l’atto è stato
ritirato da persona deputata a riceverlo (come attestato sulla ricevuta della raccomandata)
Superfluo, quindi, è il discorso ulteriore circa la frase della Corte a proposito della
notorietà dell’obbligo gravante sull’imputato visto che l’affermazione si riferiva alla conoscenza
del precetto penale e non alla conoscenza dell’avviso da parte dell’INPS.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 10 gennaio 2014

Il Presi ente

altresì, vizio di motivazione nella parte in cui la Corte fa riferimento alla “notorietà” dell’obbligo
facente capo all’imputato.

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