Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9121 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9121 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SASSI DANIELA N. IL 02/09/1985
ELEZAJ EDISON N. IL 04/10/1982
PRECETAJ ALTISTIN N. IL 23/04/1985
avverso la sentenza n. 2526/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 10/01/2014

Con sentenza in data 17/12/2012 la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato la
sentenza del 12/5/2011 del Tribunale di Urbino nei confronti dei Sigg. Daniela SASSI,
e, pronunciata assoluzione per alcuni capi di
Edisonfik ELEZA3 e Altistin PRECETA.1
imputazione (per Elezaj, capi A, con esclusione del reato commesso il 19/4/2008, B, H, L, M;
per Sassi, capi H ed L; per Precetaj, capi C, D, L, K) li condannati ciascuno in ordine ai restanti
reati ex artt.81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 ed ex art.611 cod. pen.,
commessi dall’agosto 2007 al marzo 2009, determinando per Elezaj la pena di 7 anni di
reclusione e 30.000,00 euro di multa; per Sassi quella di 6 mesi di reclusione; per Precetaj
quella di 4 anni e 2 mesi di reclusione e 20.000,00 euro di multa.

Precetaj: a) vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione ai capi
E, F, 3 e O per violazione dell’art.191 cod. proc. pen.; b) vizio motivazionale ai sensi
dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione al capo N sempre per violazione dell’art.191 cod.
proc. pen.;
Elezaj: a) vizio motivazionale ai sensi dell 1 art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riferimento al
capo A per violazione dell’art.191 cod. proc. pen.; b) vizio motivazionale ai sensi dell’art.606,
lett.e) cod.proc.pen. in relazione al capo I per assenza di prova in ordine alle minacce in danno
del dichiarante; c) vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione ai
capi 3 e O per violazione dell’art.191 cod. proc. pen.; d) vizio motivazionale ai sensi
dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. in relazione al capo N per violazione dell’art.191 cod. proc.
pen.; e) omessa motivazione in ordine alla pena accessoria della perdita della potestà
genitoriale.
Sassi: vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riferimento al capo I
per difetto di prova in ordine alla sussistenza delle minacce in danno del dichiarante.
La Corte ritiene che i motivi di ricorso proposti dai sigg.Precetaj e Elezaj siano inammissibili
perché generici. In effetti, secondo il costante orientamento di questa Corte, si considerano
generici, con riferimento al disposto degli artt.581, comma primo, lett.c) e 591, comma primo,
lett. c) c.p.p., i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze
presentate in sede di appello avverso la sentenza di primo grado e che nella sostanza non
tengono conto delle ragioni che la Corte di appello ha posto a fondamento della decisione sui
punti contestati. Si tratta di interpretazione costantemente applicata dalla giurisprudenza di
questa Corte ed espressa, da ultimo, con la sentenza della Sesta Sezione Penale, n.22445 del
2009, P.M. in proc.Candita e altri, rv 244181, ove si afferma che “e’ inammissibile per
genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già
illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione
del provvedimento impugnato”. Ora, la lettura della lunga disamina (pagg.11-28) dedicata
dalla Corte di appello alla questione circa la utilizzabilità delle dichiarazioni degli acquirenti e
delle persone sentite come testimoni consente di rilevare la correttezza interpretativa del
ragionamento operato dai giudicanti e di apprezzare la assoluta genericità di tutti i motivi di
ricorso che sul punto ripropongono la questione in modo apodittico e senza dare risposta ai
profili di diritto e di fatto esposti in motivazione. Quanto all’ultimo motivo Elezaj, è sufficiente
verificare il giudizio di gravità e pericolosità formulato dai giudici di appello e l’entità della pena
inflitta per concludere per la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Quanto al ricorso Sassi e al secondo motivo di ricorso Elezaj, la Corte rileva che i ricorrenti
propongono censure che introducono contestazioni in punto di fatto e che sollecitano la Corte a
rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si tratta di richieste estranee al

Avverso tale decisione sono stati proposti dagli imputati separati ricorsi, in sintesi lamentando:

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 10/1/2014

L’

re

Il Pre idente

giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante giurisprudenza, secondo cui è
“preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco,
rv 234148).

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