Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9120 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9120 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAO QUANGANG N. IL 27/12/1985
avverso la sentenza n. 6044/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 10/01/2014

Con sentenza in data 23/4/2013 il G.i.p. del Tribunale di Milano il Sig. GAO Quangang è
stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt.5 e 6 della legge n.283 del 1962,
commesso il giorno 1/9/2011.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta la mancanza dell’elemento
soggettivo del reato e la mancanza di offensività del fatto.

Il ricorso è, peraltro, palesemente infondato, posto che la presenza di muffe sugli alimenti e di
insetti nei luoghi adibiti a conservazione,nonché delle restanti deficienze igieniche accertate dal
giudicante hanno non illogicamente condotto al giudizio di responsabilità, giudizio sostenuto
con motivazione coerente e priva di vizi interpretativi e logici.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/1/2014
r\

Trattandosi di impugnazione proposta direttamente dal Difensore non iscritto all’albo speciale
per il patrocinio davanti questa Corte, si è in presenza di contrasto con la previsione
dell’art.613 cod. proc. pen. e conseguente inammissibilità dell’impugnazione stessa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA