Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 912 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 912 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS MASSIMILIANO N. IL 21/04/1969
avverso la sentenza n. 5625/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 4..th 11A, t4AAAA4 .)..g
LIZ 441. 4,11wv).‘

Udito, per la rte civile, l’Avv
Uditi dif9g6r Avv.

Data Udienza: 11/12/2014

23415/14 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Quale Giudice del rinvio, a seguito del corrispondente annullamento
disposto da questa Corte con sentenza del 4.4.2013, la Corte d’appello di Milano in
data 14-22-11.2013 confermava la condanna di Massimiliano De Angelis, deliberata
il 4.7.2011 dal locale GUP per i reati di falso e ricettazione di cui ai capi 4 e 10.

– mancanza di motivazione sui punti devolutile nell’annullamento quanto alla
valutazione della chiamata in correità operata da tal Lemoni ed alle ragioni di
ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione;
– erronea applicazione dell’art. 648 c.p. e mancata motivazione sui suoi
elementi costitutivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il primo motivo, quanto alla valutazione della chiamata in correità del Lemoni,
è diverso da quelli consentiti, prospettando censure non solo di merito all’espressa
valutazione operata dalla Corte ambrosiana (p. 2 e 3), ma pure generiche (posto
che non si confrontano con tutto quanto la stessa Corte ha argomentato).
Il secondo motivo è inammissibile per la genericità delle censure. La doglianza
è assertiva, laddove non spiega con quale determinante argomentazione difensiva
la Corte, che ha risposto specificamente sul punto a p. 4 e 5 (risposta ignorata dal
ricorrente), non si sarebbe confrontata.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11.12.2014

2. Nell’interesse dell’imputato ricorre il difensore, enunciando due motivi:

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