Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 912 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 912 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUINTREMIL SOTO PAOLA IVONNE N. IL 28/08/1977
avverso la sentenza n. 1707/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 11 gennaio 2012 dal Tribunale di Chiavari, appellata da QUINTREMIL SOTO Paola Ivonne,
dichiarata responsabile del delitto di furto aggravato continuato in concorso, commesso il 6 giugno 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante della destrezza e sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, come peraltro
l’appello secondo la narrativa della sentenza della Corte di merito, le censure essendo formulate
in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli argomenti
spesi nella sentenza impugnata, che aveva fatto riferimento alle plurime testimonianze che avcevano evidenziato il particolare modo di agire della coppia laddove la donna intratteneva il personale addetto all’esercizio per consentitre al complice la sottrazione della merce. L’assenza di un
collegamento concreto con la motivazione impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di
contenuto minimo voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento
e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
Generica e manifestamente infondata, tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è anche la doglianza in punto di attenuanti generiche. Del tutto
legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle attenuanti
generiche il comportamento della prevenuto connotato da pervicacia nella reiterazione della condotta criminosa, parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai fini dell’art. 62-bis
C.P., a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto
non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

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