Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 912 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 912 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARR IMAN N. IL 22/05/1998
avverso la sentenza n. 4382/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/01/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Iman Sarr ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, in parziale riforma
dell’appellata sentenza del Gup del Tribunale di Torino, la Corte d’appello piemontese ha
revocato la disposta confisca del denaro, confermando nel resto l’impugnata decisione.
Il ricorrente eccepisce, col primo motivo, la mancanza di motivazione quanto alla denegata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata

da ritenere eccessiva.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Per un verso, il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello e non si
confronta con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa
d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2.2. Per altro verso, propone doglianze non scrutinabili nella sede di legittimità in quanto tese
a sollecitare una rivisitazione delle valutazioni di merito (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del
24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), a fronte della linearità e della conformità a logica e diritto
delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione in merito alla determinazione della pena
(v. pagina 3 della decisione in verifica).
D’altronde, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la graduazione della pena
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013,
Ferrario Rv. 259142). Situazione che appunto non ricorre nella specie.
3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

1 dicembre 2016

‘recidiva; col secondo motivo, il vizio di motivazione in merito alla quantificazione della pena,

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