Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9119 del 16/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 9119 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALVAGGIO GIOACCHINO N. IL 06/07/1960
avverso l’ordinanza n. 1056/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
03/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/121~e conclusioni del PG Dott. 64=.—-“t-t-t
4.0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/01/2013

r-;

1. Con ordinanza del 3 aprile 2012 il Tribunale di Palermo, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con la quale
Sqlvaggio Gioacchino aveva chiesto l’applicazione in suo favore
della disciplina di cui all’art. 671 c.p.p,. in relazione “ad alcune
condanne ormai definitive”.
A sostegno della decisione il Tribunale, dopo aver premesso che
l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta
di vita, e che la stessa non può essere “presunta sulla base
dell’identità o dell’analogia dei titoli di reato”ovvero “dell’unicità
del contesto territoriale in cui i vari fatti furono commessi”, poneva
l’argomento secondo cui, nel caso di specie, non poteva ritenersi
sussistente il vincolo della continuazione, “avuto riguardo
all’intervallo temporale intercorso tra le suddette condotte” ed alla
circostanza che le condotte oggetto dell’istanza “corrispondono ad
uno stile di vita criminale dell’imputato”.
2. Ricorre avverso detto provvedimento il Sevaggio, assistito dal
difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo di impugnazione
con il quale denuncia violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.
nonché difetto di motivazione al riguardo.
Deduce in particolare la difesa ricorrente l’assiomaticità della
motivazione impugnata e l’incongruenza tra il riconoscimento della
unicità dei contesti in cui le condotte vennero consumate, l’identità
dei fatti e la unicità dell’ambito spaziale e la conclusione poi da
tutto ciò dedotta, secondo cui i reati apparrebbero espressione di
singole violazioni criminali non collegate.
Denuncia ancora la difesa ricorrente la disapplicazione dei criteri
ermeneutici indicati dalla corte di legittimità per il riconoscimento
del vincolo invocato e l’applicazione della continuazione da parte
dei giudici di merito in più occasioni.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per il
rigetto del ricorso.
4. L’ordinanza impugnata deve essere cassata.
Ed invero la decisione oggetto del ricorso in esame si segnala per la
sua totale genericità e per la completa assenza di un benché minimo
riferimento concreto alla fattispecie delibata, trattata attraverso

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

5. Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato con
rinvio, per nuovo esame, al giudice a qua
P. Q. M.
la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Palermo.
In Roma, addì 16 gennaio 2013 _

mere affermazioni di stile, tanto più apodittiche se riferite a dati
fattuali ignoti dappoichè non riportati nella premessa del sillogismo
logico.
E’ pur vero che neppure il ricorso sfugge alla medesima valutazione
di genericità, giacchè neppure in esso configurata la realtà
processuale sulla quale si è chiamati alla valutazione giuridica
dedotta in giudizio, ma trattasi di genericità coerente con quella
dell’atto impugnato, al quale deve fare riferimento questa Corte di
legittimità ai fini della decisione. Di questa infatti, per le lacune
appena indicate, non è possibile verificare la coerenza logica
dell’iter argomentativo astrattamente sviluppato dal giudicante e da
questi riferito non già a precise pronunce rese per determinate
condotte consumate in ben individuati contesti temporali, bensì
semplicemente “ad alcune condanne ormai definitive” sulle quale,
di più preciso, nulla è dato sapere.

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