Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9119 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9119 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HOXHAJ RITVAN N. IL 09/08/1980
avverso la sentenza n. 2484/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 15.2.2013 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza
del Tribunale di Ascoli Piceno, emessa il 15.10.2012, con la quale Hoxhaj Ritvan,
applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato, per il reato di cui
all’art.73 co.1 bis DPR 309/90, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di
multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all’art.73 co.5 bPR 309/90 e delle circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è generico, perché non adempie all’onere di indicare in modo specifico le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento
(art.581 lett.c) c.p.p.), e, per di più, manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale ha già esaminato le deduzioni difensive, rilevando che le
versioni fornite dall’imputato erano prive di ogni verosimiglianza e sprowiste “del
benché minimo riferimento probatorio o supporto logico-giuridico”.
Quanto alla invocata circostanza attenuante di cui al co.5 dell’art.73 DPR 309/90, ha
correttamente ritenuto che risultava ostativo al riconoscimento della stessa il
rilevante dato ponderale (oltre 380 grammi di cocaina, da cui erano ricavabili 500 dosi
medie). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, “..il giudice è tenuto a
complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
Infine, ha adeguatamente argomentato in ordine all’esercizio del potere discrezionale
nella determinazione della pena, assumendo che non potevano essere riconosciute le
circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e della pericolosità
sociale dell’imputato.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
sa delle ammende.
processuali e della somma di euro 1.00~_ay_ore.
e
11, A
Così deciso in Roma il 10.1.2014

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