Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9118 del 10/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9118 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUESMI BILAL – blafdte=e0~3~0M1 – N. IL 01/01/1993
avverso la sentenza n. 454/2013 TRIBUNALE di PISA, del 28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 10/01/2014

1) Con sentenza del 28.2.2013 il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica,
applicava a Guesmi Bilal, ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena
concordata ex art.444 c.p.p. di mesi 10 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa per il
reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante speciale di
cui al comma 5.
Ricorre per cassazione Guesmi Bilal, denunciando la mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in relazione agli artt.129 c.p.p. e 133 c.p.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.
questa Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione
“soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece
ritenersi sufficiente in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione
anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis
Sez.Un.27.3.1992- bi Benedetto; Sez.Un.27.9.1995 n.18-Serafino).
Il Tribunale ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che non ricorrevano i
presupposti per applicare l’art.129 c.p.p., in quanto “..sulla base degli atti devono
ritenersi sussistenti sufficienti elementi circa la realizzazione del fatto..”.
2.2) In ordine alla lamentata omessa motivazione sulla congruità della pena, secondo la
giurisprudenza di questa Corte “Nella motivazione della sentenza applicativa della
pena richiesta dalle parti appare sufficiente il rilievo che detta pena, ricompresa nei
limiti di legge inderogabili, è congrua: ciò dimostra l’avvenuto controllo da parte del
giudice di tale rilevante elemento dell’accordo intervenuto tra imputato e P.M. e la
valutazione favorevole operata ai fini dell’art.27 comma terzo Cost.” (Cass.sez.1
n.1878 del 28.3.1995).
Il Tribunale ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la pena
concordata tra le parti “in considerazione dei criteri direttivi tutti di cui all’art.133
c.p. It
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.1.2014
DF
i

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