Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9116 del 10/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9116 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: MELINTE ION N. IL 17/09/1967
avverso la sentenza n. 68/2011 TRIB.SEZ.DIST. di SAN VALENTINO
IN ABRUZZO, del 13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 10/01/2014

Con sentenza in data 13/2/2013 del Tribunale di Pescara, sez. dist. di San Valentino in A.C., il
Sig. Ion MELINTE è stato condannato in relazione al reato previsto dall’art.256 del d.lgs.
n.152 del 2006 in relazione all’art.110 c.p. accertato il 9/10/2008 con riguardo al trasporto non
autorizzato di materiale ferroso.

Il ricorso è stato sottoscritto esclusivamente da Difensore non iscritto all’Albo dei patrocinanti
avanti la Corte di legittimità, e dunque in contrasto con la previsione dell’art.613 cod. proc.
pen
Inoltre, i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La sentenza afferma, in modo
corretto sul piano interpretativo e privo di vizi logici, che i materiali trasportati vanno qualificati
come rifiuti (si tratta di lavatrici, frigoriferi e altre cose in stato di abbandono) e che
l’automezzo utilizzato era privo di autorizzazione al trasporto così che, versandosi in ipotesi
contravvenzionale, non può dubitarsi dell’esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della
condanna. Il Tribunale ha altresì reso motivazione delle ragioni per cui non sono concedibili le
circostanze invocate e delle ragioni che conducono a ritenere applicabile la sola pena
pecuniaria; le censure sul trattamento sanzionatorio vanno pertanto considerate generiche ai
sensi degli att.581, lett.c), e 591, lett.c), c.p.p.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10/1/2014

Il Pre idente

Avverso tale decisione è stato proposto atto di appello, da qualificare come ricorso perché
presentato contro sentenza non appellabile, col quale si lamenta: a) mancata assoluzione con
la formula perché il fatto non costituisce reato; b) mancata assoluzione perché il fatto non
sussiste o l’imputato non lo ha commesso; c) mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche ed eccessività della pena.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA