Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9114 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9114 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIONTA VALENTINO N. IL 14/01/1953
avverso l’ordinanza n. 55/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO,
del 28/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 12/12/2013

Letta la requisitoria in data 29/05/2013 del Sostituto Procuratore generale
della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. Enrico Delehaye, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla
sentenza della prima sezione penale di questa Corte n. 48416/11, il Tribunale di

art. 18 ter ord. pen. avverso il provvedimento in data 24/11/2010 con il quale il
Magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento della corrispondenza
pervenuta da altro detenuto a Valentino Gionta, sottoposto al regime di
sorveglianza di cui all’art. 41 bis ord. pen.
Richiamato il contenuto dell’ordinanza del 07/04/2011, che aveva rigettato il
reclamo del detenuto, e della sentenza della Corte di cassazione, l’ordinanza del
28/02/2012, dato atto di aver sentito le conclusioni rassegnate dalle parti in
udienza, ha ribadito l’impossibilità di rivelare, nel contesto del provvedimento,
quali siano le frasi contenute nella missiva che ne hanno determinato il
trattenimento. La particolare ragione di pericolosità che legittima il ricorso al
regime di sorveglianza di cui all’art. 41 bis cod. proc. pen. e al controllo o al
trattenimento della corrispondenza ricorre in capo ad un soggetto – nel caso di
specie, il destinatario della missiva – anche se l’altro non è sottoposto a tale
regime, in quanto ciò che rileva è il contenuto dell’informazione, in ipotesi anche
del tutto neutra per chi la fornisce. Nel caso in esame, si è trattato, quanto al
mittente, di un detenuto, ristretto presso altro istituto penitenziario, che ha
condiviso anni di detenzione con il reclamante: i dati forniti dal primo possono,
dietro l’apparenza di una formale normalità, riguardare lo scambio di indicazioni
ed esperienze presso altri istituti di pena, del tutto sensibili e ricercati dal
reclamante, nell’ambito di un’ottica criminale mai abbandonata.
Avverso l’ordinanza indicata ha proposto personalmente ricorso per
cassazione Valentino Gionta, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti di
cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio non ha chiarito nessuno dei punti
oggetto della sentenza di annullamento e non ha motivato la sua decisione: il
mittente era stato considerato, prima, un grosso criminale sottoposto al regime
di cui all’art. 41 bis ord. pen., poi è diventato un ingenuo che rivela senza colpa
notizie utilizzabili per scopi criminali. Messi in evidenza alcuni aspetti del
rapporto con il mittente della missiva in questione, il ricorrente sottolinea come
sia un suo diritto conoscere la motivazione della decisione, così come conoscere
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sorveglianza di Milano, con ordinanza del 28/02/2012, ha rigettato il reclamo ex

immediatamente il nome del mittente e non solo dopo la pronuncia del
Magistrato di sorveglianza. Il ricorrente conclude quindi chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata, che riproduce la precedente ordinanza
già annullata e ha violato il diritto di difesa, violazione, questa, sussistente anche
per la mancata immediata comunicazione del nome del mittente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza della prima sezione penale di questa Corte n. 48416/11 aveva
disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza perché procedesse
a nuovo esame, consentendo al detenuto di illustrare, dopo aver conosciuto il
nome del mittente, le ragioni di merito in ordine alla personalità di quest’ultimo e
ai loro rapporti. Il giudice del rinvio si è uniformato a tale statuizione, avendo
dato atto, nell’ordinanza oggi impugnata, di aver sentito le conclusioni
rassegnate dalle parti in udienza. Sul punto, dunque, le deduzioni del ricorrente
non sono fondate.
Devono essere parimenti disattese le doglianze con le quali il ricorrente
censura la motivazione dell’ordinanza in esame in quanto meramente
riproduttiva, nei suoi contenuti, di quella già annullata. L’ordinanza in esame,
infatti, sottolinea, a proposito della valutazione soggettiva del mittente e del
destinatario della missiva, che è la posizione di quest’ultimo a risultare decisiva
ai fini dell’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per il trattenimento
della corrispondenza. Per quanto poi riguarda la natura delle informazioni
ricavabili dalla missiva trattenuta, il Tribunale di sorveglianza fa riferimento a
indicazioni ed esperienze presso altri istituti di pena sensibili e ricercati in
un’ottica criminale.
Sotto entrambi i profili, l’ordinanza impugnata dà conto di avere effettuato
un’adeguata disamina del caso di specie, in linea con la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui la motivazione del provvedimento con cui il tribunale di
sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41bis ord. pen. che lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, ben

può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere l’effettuata, adeguata,
disamina dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008 – dep.
27/01/2009, Rv. 242525).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

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Il ricorso non è fondato.

P.Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 12/12/2013

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