Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 911 del 11/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 911 Anno 2015
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOSI MARIO DAVIDE N. IL 14/08/1979
avverso la sentenza n. 838/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.’1 7 4.kete..0 n-zmico gics, vi etto
che ha concluso per „e
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Data Udienza: 11/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10.12.2013 la Corte di appello di Catania, a seguito di
gravame interposto dall’imputato LOSI Mario Davide avverso la sentenza
emessa il 22.2.2013 dal Tribunale della stessa città, ha confermato detta
sentenza con la quale l’imputato, a seguito di rito abbreviato, è stato

relazione alla detenzione concorsuale a fini di spaccio di marijuana pari
a gr. 130 grammi circa.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo
del difensore, deducendo:
2.1. violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione
al regime sanzionatorio reviviscente a seguito della sentenza
costituzionale n. 32/2014, essendo nella specie violato il limite edittale.
2.2. violazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, risultando del
tutto priva di motivazione il diniego della minore ipotesi in relazione alla
attestata qualità di consumatore del ricorrente e della correlativa
distinzione di parte della sostanza detenuta a fini di consumo personale
nonché del modesto principio attivo accertato.
2.3. mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti
generiche, avvenuto con formula di stile senza valutare gli elementi
offerti in sede di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
1. Deve considerarsi in precedenza il secondo motivo.
1.1.

E’ consolidato orientamento di legittimità quello secondo il quale la
ipotesi di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della
condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno
soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri.(Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv.
216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911); in
particolare, l’attenuante di cui al comma quinto dell’art. 73 del d.P.R. n.

1

riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 in

309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio,
che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello
spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di
merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche
la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia
superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza
stupefacente – a dosi conteggiate a “decine” (Sez. 6, n. 41090 del

1.2.

Nella specie la sentenza ha omesso di motivare in ordine alla censura
mossa in appello avente ad oggetto la ipotesi in parola, risultando
esaminata la sola questione della destinazione a fini personali dello
stupefacente.
2.

Quanto al primo motivo in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell’art.
73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche
introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente
dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32
del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette “leggere”
di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va
annullata con rinvio per la rideterminazione della pena la sentenza di
condanna che abbia applicato una pena utilizzando quale riferimento i
parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale.
(Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014 Festante e altri Rv. 259370); ancora,
deve essere annullata con rinvio, per la rideterminazione della pena, la
sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza dell’applicazione della disciplina
più favorevole prevista dal testo originario della disposizione, ripristinata
a seguito dell’annullamento per incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4
vicies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla
I. 2 febbraio 2006, n. 49 (sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014), quando
la pena base sia stata determinata nel provvedimento impugnato in
termini sensibilmente distanti dai limiti edittali minimi, sì da imporre una
nuova globale valutazione del fatto nel confronto con la ‘nuova’ cornice
edittale, valutazione non consentita in sede di legittimità. (Sez. 6, n.
14293 del 20/03/2014, Antonuccio, Rv. 259062).

3. Nella specie la pena confermata in appello è stata determinata sulla
base di una pena superiore a quella che oggi costituisce il massimo

2

18/07/2013, Airano, Rv. 256609).

edittale e, pertanto, si impone – anche per questo motivo l’annullamento con rinvio della sentenza.
4.

E’ assorbito il terzo motivo.

5. In conclusione – limitatamente al riconoscimento della ipotesi di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 ed alla determinazione della pena la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento
dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 L.S. ed alla determinazione
della pena e rinvia per nuovo giudizio sui punti specificati ad altra
sezione della Corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, 11.12.2014.

di appello di Catania per nuovo giudizio.

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