Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 911 del 11/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 911 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CESCHI SERGIO N. IL 10/07/1943
avverso la sentenza n. 875/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
20/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 11/11/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato, quanto al ricorrente, la
sentenza emessa in data 30 maggio 2008 dal Tribunale di Pescara, appellata da CESCHI Sergio,
dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta aggravata, commesso il 24 maggio
2002.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i numerosi precedenti penali dell’imputato — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P. — nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi
contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Né il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.

c-;,-

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