Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 911 del 03/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 911 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pugliese Giuseppe, nato a Cessaniti il 01/08/1954

avverso la sentenza del 23/03/2015 della Corte d’appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 marzo 2015, la Corte d’appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, in data 10 marzo 2009,
con la quale Pugliese Giuseppe era stato condannato in relazione ai reati di cui
agli artt. 99,110 cod.pen, 73 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
commesso in Briatico il 15/12/2005 (capo A); artt. 99,110, 81 cpv cod.pen., 2 e
7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso in Briatico il 15/12/2005 ( capo B);
artt. 99,110, 81 cpv cod.pen., 23 comma 3 legge 18 aprile 1975, n. 110,

Data Udienza: 03/12/2015

commesso in Briatico il 15/12/2005 ( capo C); artt. 99,110, 81 cpv, 648
cod.pen. commesso in Briatico il 15/12/2005 (capo D); artt. 99,110, cod. pen. 2
legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso in Briatico il 15/12/2005 ( capo E), e
con esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 3 d.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena
della reclusione di anni sette e C 30.000 di multa, pena accessoria e confisca.
In particolare, il giudice di secondo grado ha rilevato che il quadro probatorio
evidenziato nella sentenza di primo grado, fondato sul rinvenimento della

del Pugliese, del materiale esplodente nel medesimo deposito, dell’arma
clandestina nel cassetto della credenza dell’abitazione del medesimo Pugliese,
non era scalfito da quanto devoluto nei motivi di appello le cui censure ha
ritenuto infondate. In particolare, con riguardo alle doglianze esposte nei motivi
di appello, la corte territoriale ha argomentato l’incongruenza della affermazione
difensiva circa il fatto che l’arma occultata nel cassetto della credenza
dell’abitazione del Pugliese fosse detenuta in via esclusiva dal figlio Alessandro
con cui non è convivente. Ha disatteso le censure della difesa argomentando, in
aderenza alle risultanze probatorie, l’esclusiva disponibilità del locale adibito a
deposito, nel complesso turistico di cui il Pugliese era custode, sicché risultava
smentita la confessione resa dal figlio Alessandro.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’Avv. G. Vecchio, difensore di
fiducia di Pugliese Giuseppe, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1 Vizio di motivazione in relazione all’art. 606 comma 1 lett

e)

cod.proc.pen., con riferimento all’affermazione della responsabilità penale per il
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ( capo A), per avere la Corte
d’appello di Catanzaro valutato frettolosamente le argomentazioni difensive
svolte nei motivi di appello a cui rinvia, e contraddittorietà della motivazione in
relazione all’esclusiva disponibilità del locale ove era stata rinvenuta la droga.
Tale contraddittorietà risulterebbe dalla stessa sentenza nella parte in cui i
giudici scrivono che le chiavi del locale, ove è stata rivenuta la droga, erano
esclusivamente detenute dall’imputato, mentre, alcune righe sopra, i giudici
danno atto che, al momento della perquisizione, in assenza dell’imputato,

il

proprietario del complesso turistico aveva fornito la chiave perché non rivenuta
in loco quella del locale medesimo.

2.2 Vizio di motivazione in relazione all’art. 606 comma 1 lett e)
cod.proc.pen., con riferimento all’affermazione della responsabilità penale per i
reati di detenzione dell’arma comune di sparo clandestina e del materiale
esplodente (capi B),C),D) ed

E), per avere la Corte d’appello di Catanzaro
2

sostanza stupefacente in un locale adibito a deposito, nell’esclusiva disponibilità

omesso la motivazione sulle censure esposte nei motivi di appello sulla tesi
difensiva dell’esclusiva detenzione dell’arma clandestina e del materiale
esplodente in capo al figlio Alessandro.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, rileva il Collegio che deve essere rilevata la prescrizione dei
reati contestati nei capi B), C) ed E) commessi in Briatico il 15/12/2005, per

in questione sono prescritti in quanto risulta decorso il termine, pari a sette anni
e sei mesi, al 15 giugno 2013, in epoca precedentemente alla deliberazione della
sentenza impugnata pronunciata il 23 marzo 2015. Pertanto deve essere
annullata la sentenza impugnata, senza rinvio, in relazione ai suddetti reati. Va,
infatti, rammentato che l’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di
legittimità e qui condiviso, consente al giudice di legittimità il potere di rilevare
anche d’ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della
sentenza impugnata e non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta con
il ricorso e nonostante i motivi dello stesso vengano ritenuti inammissibili purché
detta prescrizione risulti de plano e non occorra alcuna attività di apprezzamento
delle prove finalizzata all’individuazione di un “dies a quo” diverso da quello
indicato nell’imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado
come nel caso in esame (Sez. 4, n. 27019 del 16/06/2015 Rv. 263879; Sez. 4,
n. 27160 del 17/04/2015 Rv. 264100, Sez. 3, n. 2001 del 30/10/2014 Rv
262014, Sez. 2, n. 4986 del 21/01/2015, Rv 262322).
1.2. Attesa la pronuncia di condanna per i reati prescritti in due gradi di giudizio,
non ricorrono le condizioni per una pronuncia di cui all’art. 129 comma 2
cod.proc. pen. alla luce del consolidato orientamento secondo cui, in presenza di
una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione
dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli
elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità
penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa
valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una
constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con
qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del
28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
2.1. Con riferimento ai residui capi A) e D) osserva il Collegio che il vizio di
.

motivazione dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato.

3

essere decorsi i termini, di cui agli artt. 157-160 cod.pen., al 15/06/2013. I reati

Il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve
invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità
manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione
argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli
argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle
componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E’ noto infatti che il

manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso
argomentativo, che non possono dilatare l’area di competenza della Cassazione
alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le
carenze motivazionali eventualmente rilevate, per essere rilevanti, devono avere
inoltre la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il
compendio indiziario, disarticolando l’iter logico seguito dai giudici per
l’affermazione della responsabilità. Il vizio di motivazione, dunque, deve essere
idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto
dalla corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della
motivazione, sia esso inquadrabile come carenza, omissione o contraddittorietà
argomentativa. Nel caso in esame, come evidenziato in premessa, il ricorrente
censura la sentenza in punto affermazione della responsabilità per la detenzione
a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina (capo A), perché i giudici
di appello avrebbero “frettolosamente” valutato le argomentazioni difensive con
richiamo e invito alla lettura dei “motivi di appello”, nei quali rappresenta una
versione “plausibile” circa la possibilità di accesso del figlio, che si era assunto la
responsabilità per i reati contestati al padre, nel locale deposito ove era stato
rivenuto lo stupefacente e il materiale esplodente, locale posto di fronte
all’abitazione del padre, all’interno del complesso turistico di cui era custode.
Trattasi di censura infondata. La corte territoriale ha infatti dimostrato in modo
chiaro e con argomenti logici che il Pugliese aveva la disponibilità esclusiva del
locale all’interno del complesso residenziale ove era stata rinvenuta la droga. Ha
inoltre evidenziato la circostanza che il Pugliese era custode nel periodo
invernale del medesimo complesso turistico, che aveva le chiavi di accesso a
tutti i locali e la conoscenza dei luoghi, che la droga era stata rivenuta in
dicembre, dunque in un momento in cui non vi erano turisti ed estranei nel
complesso, e che il Pugliese, quale custode, dimorava nella residenza turistica. I
giudici di appello hanno risposto alle doglianze della difesa con motivazione
logica e congrua incensurabile in cassazione.

4

perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità

2.2. Infondato è, anche, il dedotto profilo di contraddittorietà della motivazione
con riferimento alla disponibilità esclusiva della chiave, che emergerebbe nella
parte in cui i giudici dell’impugnazione fanno riferimento al fatto che, al momento
della perquisizione del complesso turistico, in assenza del Pugliese, i militari
operanti avevano fatto ricorso, per l’apertura del cancello e del locale deposito,
ad una chiave fornita dal proprietario, sig. Accorinti. Tale circostanza non si pone
in contraddizione con l’affermazione della esclusiva disponibilità ed è coerente
con il fatto che, non essendo il Pugliese presente in loco il giorno della

proprietario. La dedotta contraddittorietà della motivazione è meramente
apparente.
2.3. Inammissibile è il motivo di ricorso con il quale viene dedotto il vizio di
motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità penale per i reati
in materia di armi (che qui rileva unicamente con riguardo al capo D) essendo i
restanti reati estinti per prescrizione). Il ricorrente, infatti, si limita a censurare
in modo del tutto generico e apodittico il mancato esame dei motivi di appello sui
quali la corte non avrebbe risposto. La genericità si apprezza chiaramente dalla
lettura dell’atto di ricorso, in cui ci si duole della “mancanza di una esauriente
risposta alle censure mosse nell’atto di gravame” e dell’assenza di risposta alle
“tesi difensive”. La sentenza, al contrario, ha adeguatamente risposto a tali
doglianze con motivazione immune da vizio logico, come evidenziato in
premessa. La mancanza di specificità del motivo, che ricorre nel caso in cui la
censura è limitata ad una generica doglianza alla asserita mancata confutazione
della tesi difensiva, conduce alla aspecificità del vizio che, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c) cod.proc.pen, lo rende inammissibile.
4. Con riguardo alla determinazione della pena per il reato di cui all’art. 73
comma 1 d.P.R. 9 ottobre, n. 309, osserva il Collegio che non si pongono profili
di illegalità della pena. La corte d’appello ha confermato la pena del giudice di
primo grado che aveva applicato la pena di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 9
ottobre, n. 309 come prevista dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, in vigore al
momento della pronuncia, norma, ad oggi, più favorevole. A seguito
dell’intervento della Corte Costituzione, che ha determinato la reviviscenza della
legge anteriore in vigore fino al 27 febbraio 2006, la pena minima per la
detenzione di cocaina è ora di anni otto, e dunque al ricorrente è stata applicata
la norma più favorevole.
4. In, ai sensi dell’art. 620 cod.proc.pen., questa Corte può procedere alla
rideterminazione della pena tenuto conto del quantum di pena determinato a

5

perquisizione, i Carabinieri avevano fatto ricorso alla chiave in possesso del

titolo di continuazione con riferimento ai reati di cui ai capi B), C) ed E) per cui vi
è dichiarazione di estinzione, risultante dalla sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, ed elimina la pena di
mesi nove di reclusione e C 3000 di multa.
F

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi

nove di reclusione e C 3000 di multa.
Rigetta nel resto.

Così deciso il 03/12/2015

B), C) ed E) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA