Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 911 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 911 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUPPARDO PAOLO N. IL 02/09/1976
avverso la sentenza n. 8005/2015 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
09/03/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

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Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Paolo Zuppardo ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di

Siracusa gli ha applicato la pena su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in
relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione di hashish.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge penale e la mancanza di motivazione in relazione
alla ritenuta sussistenza dei reati contestati ed all’omessa applicazione delle circostanze

2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Per un verso, il ricorrente non ha circostanziato le ragioni di fatto di diritto in virtù delle
quali egli si dolga della ritenuta integrazione dei reati (rectius del reato) oggetto della sentenza
‘ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con ciò incorrendo nella causa di inammissibilità del
ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2.2. Per altro verso, va ribadito il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il
quale – in tema di patteggiamento – non è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali specifiche ragioni detta
disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio (Nella specie, la Corte,
non avendo il ricorrente indicato le specifiche ragioni per l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc.
pen., ha dichiarato inammissibile il ricorso) (Sez. 4, n. 41408 del 17/09/2013, Mazza, Rv.
256401; Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 – dep. 2015, Barzi, Rv. 261802).
3. Infine, è manifestamente infondata anche la seconda deduzione, là dove, come questa Corte
ha avuto modo di chiarire, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di
legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non
richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena
pronunciarsi, in base all’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione
giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti
(Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, P.G. in proc. Gjataj e altri, Rv. 254878).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2016

attenuanti generiche.

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