Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9109 del 19/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9109 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALA ALESSANDRO N. IL 28/02/1953 parte offesa nel procedimento
c/
ZANNI GABRIELE N. IL 18/01/1974
avverso l’ordinanza n. 14181/2012 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
17/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lette/sprítite le conclusioni del PG Dott.
WaidU

Uditi difensor Avv.;

eb- “1,& dtdb’/V

Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO

l’archiviazione del procedimento nei confronti di ZANNI Gabriele,per reato di cui
agli artt.595-CP e 13-21 1.n.47/48In tale decreto il GIP aveva rilevato la inammissibilità della opposizione alla richiesta
di archiviazione proposta dalla persona offesa.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della
persona offesa —SALA Alessandro-deducendo:
1-la inosservanza di norme processuali,con riferimento alla omessa fissazione
dell’udienza camerale,rilevando sul punto la violazione del principio del
contraddittorio,e dell’art.409 comma 3 CPP.
Il ricorrente precisava che era stata presentata querela per diffamazione,in riferimento
ad articoli di stampa pubblicati il 12 e 14 -5-2012,sul quotidiano “Il giornale di
Brescia”,nei quali il suddetto Zanni asseriva che la persona offesa aveva creato
durante la sua amministrazione comunale un “buco da 2,3 milioni di euro””certificato dalla commissione prefettizia”, rilevava altresì di avere proposto
opposizione alla richiesta di archiviazione indicando l’oggetto dell’investigazione
suppletiva,e censurava la mancata attività di indagine preliminare tesa a verificare la
veridicità della notizia di stampa,presupposto per ritenersi configurabile l’esimente
invocata dall’indagato.
Si doleva pertanto della mancata fissazione dell’udienza camerale,e censurava il
provvedimento anche per la motivazione con la quale il GIP aveva ritenuto che fosse
operante,nella specie,l’esimente del diritto di critica politica,omettendo di rilevare
che la notizia era stata diffusa non come opinione dello scrivente,bensì come “verità
certificata”1

Con decreto del 17.X-12 il GIP presso il Tribunale di Brescia disponeva

Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento del decreto impugnato.
Il PG in Sede ha formulato requisitoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
gravame.

RILEVA IN DIRITTO

Deve preliminarmente evidenziarsi che,secondo il principio sancito da questa Corte il
GIP,in presenza di una richiesta di archiviazione avanzata dal PM e della
opposizione proposta dalla persona offesa, può disporre l’archiviazione de plano ,nel
caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive dalla parte opponente,o
nel caso in cui tali investigazioni siano ritenute irrilevanti,pur senza estendere tale
apprezzamento alla anticipata valutazione del merito.
Si richiamano in tal senso le sentenze: Cass.Sez.V-8/2/2007,n.11524-RV
236520;Sez.V,17/1/2005,n.5661,RV23 I 298;Sez.IV,22-62010,n.34676,RV248085,Sez.II,7/12/2010,n.1304,RV249371;
Tanto premesso le deduzioni svolte dalla parte ricorrente,ove rileva la pretesa
violazione dell’art.409 CPP. eccependo la violazione del contraddittorio si rivelano
manifestamente infondate.
Nel caso di specie,dal testo del provvedimento impugnato si evince che le indagini
suppletive richieste dalla persona offesa,specificamente annoverate dal GIP,(quali le
informazioni testimoniali,per acquisire l’iter di approvazione del bilancio comunale
di previsione dell’esercizio 2012,e circa la riunione del 4.5.2012,convocata dal
Commissario prefettizio), non potevano avere rilevanza ai fini dell’accertamento
della condotta diffamatoria.
In tal senso,pertanto,deve escludersi ogni lesione del diritto al contraddittorio
dell’opponente,mancando i presupposti per la trattazione dell’udienza camerale-

2

Il ricorso risulta inammissibile.

In conclusione si osserva che il ricorrente ha formulato motivi di ricorso
essenzialmente tendenti alla diversa valutazione dell’oggetto della opposizione,che
resta preclusa in questa sede.
Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso,condannando il ricorrente al
pagamento delle spese processuali del grado,nonché al pagamento della somma di

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di €1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende-

Roma,deciso in data 19 novembre 2013.

Il Consigliere relatore
D NTE

IL P
i

€1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA