Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9108 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9108 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOMASINI ALBERTO N. IL 30/04/1934
avverso l’ordinanza n. 9778/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
10/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
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le

Data Udienza: 19/11/2013

udito il PG in persona del sost. proc. gen. d.ssa G. Fodaroni, la quale ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il predetto difensore e deduce violazione di legge in relazione
agli articoli 9 secondo comma cp, 321, 125 comma terzo, 253 cpp, nonché ancora 324, 257,
262 del codice di rito e 111 della Costituzione.
Il ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del suo ricorso con conseguente dichiarazione
di nullità del provvedimento impugnato, ovvero con conseguente annullamento.
3. Si premette nel ricorso che il cittadino statunitense, residente in Italia, Cohen
Nornnan ebbe a presentare a suo tempo, denuncia-querela di furto di una collezione di
francobolli custodita nel caveau di una banca di Ginevra, furto avvenuto, a suo dire, ad opera,
tra gli altri, del Tomasini. La collezione di francobolli in questione fu sequestrata in Italia, come
anticipato, presso l’abitazione del Tomasini. Essa fu fotografata ad opera delle polizia
giudiziaria e le foto furono allegate agli atti del procedimento. Nondimeno la collezione rimase
in sequestro, ragione per la quale il Tomasini depositò per tempo richiesta di restituzione,
previo dissequestro; la richiesta fu respinta.
4. Il relativo provvedimento fu impugnato innanzi al tribunale del riesame al quale fu
rappresentato che il sequestro probatorio non aveva più ragione di essere in quanto, come
anticipato, dei francobolli era stata fatta copia fotografica. Nonostante ciò, il tribunale dichiarò
inammissibile l’istanza.
5. La sesta sezione penale del tribunale di Roma, per parte sua, con sentenza del 7
giugno 2011, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell’articolo 9
comma secondo cp, essendo stato il reato consumato in Svizzera. Il predetto tribunale ha
mantenuto tuttavia il provvedimento di sequestro, decisione ribadita con l’ordinanza che è oggi
oggetto di ricorso per cassazione.
6. Con il ricorso si sostiene che, avendo il tribunale romano decretato il difetto di
giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, i provvedimenti cautelari reali emessi dai predetti
organi devono ritenersi illegittimi. L’autorità giudiziaria italiana -dunque- non poteva negare il
dissequestro e la restituzione della collezione filatelica, ritenendo competente a provvedere in
materia (come si legge nel provvedimento impugnato) il giudice civile ai sensi dell’articolo 263
del codice di rito.
6.1. Peraltro, come premesso, il sequestro aveva carattere esclusivamente probatorio e,
per le ragioni anche esse anticipate, non vi è, neanche da tale punto di vista, fondamento al
mantenimento del sequestro.
6.2. Infine si aggiunge che le predette persone offese non hanno provato al giudice
civile la fondatezza della loro domanda di restituzione. Invero, a seguito dei vari termini alle
stesse concessi per il deposito dell’integrazione della domanda ai sensi dell’articolo 164 cpc e
quindi per il deposito di note istruttorie ai sensi dell’articolo 183 comma sestoil medesimo
codice, le parti interessate non hanno adempiuto, tanto che il tribunale ha rinviato la causa
direttamente per conclusioni. Né può ritenersi che il sequestro possa essere mantenuto
unicamente sulla base della denuncia-querela, che come chiarito, ad abundantiam, dalla Corte
costituzionale con sentenza 466/2005 è un atto di parte e nulla prova in ordine alla
colpevolezza, neanche presunta, del denunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione
di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione

1. Il difensore di Tomasini Alberto ricorre avverso il provvedimento del tribunale di
Roma sesta sezione penale in data 10 novembre 2011, con il quale è stata rigettata l’istanza di
restituzione della collezione filatelica a suo tempo sequestrata in casa e in danno del Tomasini
stesso.

sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, né formale né sostanziale, ma ha natura
interlocutoria e, non pregiudicando l’interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni
davanti al giudice civile, è inoppugnabile (ASN 201023662-RV 247412; ASN 200819704-RV
239790; ASN 199904077-RV 214727).
1.1. Per altro, detto provvedimento non è neanche revocabile, con la conseguenza che,
nelle more del giudizio civile, la parte non è legittimata a richiedere la restituzione della res
con altra istanza, pur se fondata su una pretesa modificazione della situazione; quest’ultima
può essere comunque fatta valere davanti al giudice civile.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, addì 19.XI.2013.-

2. Consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del
grado, nonché al versamento di somma a favore della cassa ammende, somma che si stima
equo determinare in mille euro.

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