Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9107 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9107 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOCCIA RENATO N. IL 04/02/1943
nei confronti di:
LA BARBERA CLAUDIA N. IL 01/02/1968
PIZZI GAETANO NICOLA N. IL 15/06/1970
avverso la sentenza n. 15850/2010 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 07/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
.19ge/sentite le conclusioni del PG Dotrz

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Data Udienza: 19/11/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7.3.2013 il GIP del Tribunale di Roma dichiarava non doversi
procedere ai sensi dell’art.425 CPP. nei confronti di LA BARBERA Claudia e PIZZI
Gaetano per i reati di cui agli artt.81 cpv.-479 CP.(ascritto sub a) alla La Barbera,per

utilizzava in Bari,per giustificare assenze dal lavoro;art.81 cpv-489 CP.ascritto al
PIZZI al capo b)-per avere fatto uso dei certificati medici a lui rilasciati dalla predetta
imputata-fatti accertato a seguito di querela proposta in data 17.12.2009Per tali reati il GIP rilevava insufficienza di elementi a sostegno dell’ipotesi
accusatoria,evidenziando che i certificati sarebbero stati rilasciati dalla La
Barbera,come dalla stessa asserito,in ore notturne,durante il lavoro,essendo tale
assunto avvalorato da deposizioni testimoniali di clienti del predetto medico,i quali
avevano confermato che la dott. ssa La Barbera era solita ricevere i clienti durante le
ore serali —
In tal senso il GIP riteneva che gli elementi acquisiti non fossero suscettibili di essere
approfonditi in dibattimento,e pronunziava il proscioglimento dei due imputati perché
il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la persona offesa-ABC
Amministrazione Boccia &C.S.r.1.,parte civile costituita,deducendo:
1-illogicità e contraddittorietà della motivazione.
A sostegno del gravame evidenziava che il giudice aveva rilevato l’insussistenza del
delitto di falso,osservando che dai certificati non risultava che tali documenti fossero
stati formati a seguito di una visita medica ,né risultava indicata la località nella quale
erano stati emessi(Roma)-mentre tale assunto si poneva in contrasto con altra parte
della motivazione,ove si dava atto delle dichiarazioni rese dagli imputati,secondo i
quali le visite mediche erano avvenute in ore serali ed il Pizzi era partito
successivamente per Bari,mentre La Barbera aveva asserito di aver visitato il Pizzi
nelle prime ore del mattino.
1

avere,come medico,formato false certificazioni in favore di Pizzi Gaetano,che le

In base a tali richiami la ricorrente riteneva la sentenza viziata da illogicità e

Successivamente risulta depositata memoria del difensore dell’imputato, con la quale
si eccepisce la mancata notifica dell’avviso di fissazione udienza a PIZZI Gaetano,ai
sensi dell’art.613 comma IV CPP.
Inoltre il predetto difensore formula censure riferite al ricorso proposto dalla parte
civile,denunciandone l’inammissibilità.

RILEVA IN DIRITTO

Va rilevato in primo luogo che il ricorso della parte civile deve ritenersi esente dalla
inammissibilità originaria,essendo il difensore ricorrente munito della procura
speciale della parte civile ,rilasciata all’atto della costituzione di tale parte all’udienza
del 19.1.2012.
In ordine ai motivi di ricorso deve evidenziarsi l’infondatezza delle deduzioni che
riguardano i vizi della motivazione,trattandosi di censure ai limiti della ammissibilità,
che si limitano a richiamare brani della motivazione,senza evidenziarne l’assoluta
incongruenza ,riferibile a dati probatori.
Diversamente si osserva che il GUP ha correttamente applicato nel caso di
specie,l’art.425 CPP. avendo motivato la decisione ponendo in luce che gli elementi
emersi in istruttoria non erano suscettibili di verifica dibattimentale,mancando i
presupposti per ritenere ipotizzabili le condotte di falso nei certificati medici
richiamati in rubrica.

2

contraddittorietà,e concludeva chiedendone l’annullamento.

In tal senso la decisione si pone in sintonia con il dettato giurisprudenziale di questa
Corte,per cui va richiamata sentenza Sez.IV,del 17.12.2008,n.46403-RV242170-ove
si stabilisce che —la sentenza di non luogo a procedere è emessa quando si è in
presenza di una situazione probatoria pacifica(esistenza della prova dell’innocenza o
mancanza della prova della colpevolezza),quando il quadro probatorio è insufficiente

inadeguati al fine della verifica dibattimentale.
In presenza di tali rilievi le deduzioni articolate nell’interesse della parte civile,sono
prive di fondamento non avendo tale parte rappresentato dati rivelatori della
violazione dell’art.425 CPP.
Va dunque pronunziato il rigetto del ricorso,condannando la parte ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma,deciso in data 19 novembre 2013.

Il Consigliere relatore

o contraddittorio),dato il riferimento ad elementi che il giudice ha rilevato essere

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