Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9106 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9106 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAGNIBENE PIETRO N. IL 23/08/1946
avverso l’ordinanza n. 571/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
1

Data Udienza: 19/11/2013

udito il PG in persona del sost. proc. gen. d.ssa G. Fodaroni, la quale ha concluso chiedendo
dichiararsi inammissibile il ricorso,
udito il difensore, avv. A.L. Senese, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

2. Nell’ambito del procedimento penale iniziato a carico del predetto, è stato disposto
sequestro preventivo di beni immobili, di un’autovettura e di arredi.
3. La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per riesame avverso la misura cautelare
reale sopra menzionata e il tribunale del riesame di Napoli, con il provvedimento in epigrafe
indicato, ha rigettato il predetto ricorso.
4. Ricorre per cassazione il Difensore del Sagnibene e deduce violazione degli articoli
125 comma terzo, 321, 324, 546 cpp per mera apparenza della motivazione.
Si sostiene nel ricorso che il tribunale napoletano non ha esplicitato un coerente percorso
giustificativo,pur posto a fondamento della sua decisione. In realtà, la motivazione è
meramente apparente e del tutto apodittica ed è noto che l’assenza grafica di motivazione, cui
è certamente assimilabile la presenza di una motivazione meramente apparente, si risolve in
violazione di legge.
4.1. Il collegio cautelare partenopeo dichiara di fondare il suo convincimento sull’esito
della consulenza tecnica grafologica disposta dal Pubblico Ministero, consulenza che avrebbe
accertato la natura apocrifa della testamento in questione. Ebbene, così argomentando, il
tribunale ignora completamente l’esito, del tutto contrastante, cui è giunto il consulente
tecnico nominato nell’interesse del ricorrente. Non ha considerato il giudicante il fatto che
Maione Pietro, negli ultimi giorni della sua vita, era affetto da sindrome confusionale e che
certamente tale patologia ha inficiato il suo gesto grafico, come evidenziato, appunto, dal
consulente della difesa. Neanche ha considerato il tribunale del riesame il fatto che, mentre il
consulente del Pubblico Ministero si è avvalso, quale scrittura di comparazione, delle sole
sottoscrizioni del Maione, il consulente della Difesa ha avuto a disposizione interi scritti del
predetto.
4.2. La assoluta mancanza di valutazione delle prospettazioni contenute nella memoria
difensiva proposta nell’interesse del Sagnibene determina un insanabile vulnus nella trama
motivazionale del provvedimento ricorso.
4.3. Per giurisprudenza costante, avere il giudice ignorato e/o pretermesso il contenuto
di una memoria presentata ai sensi dell’articolo 121 cpp determina nullità di ordine generale,
prevista dall’articolo 178 comma primo lett. c) cpp, in quanto -in tal maniera- si impedisce
all’imputato/indagato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e organizzativo
che il giudice è tenuto a compiere in ordine al fatto-reato.
Orbene, poiché quello denunciato è chiaramente un error in procedendo, il giudice di legittimità
ben può accedere agli atti del giudizio di merito, al fine di verificare la violazione denunciata.
Esso potrà dunque esaminare le argomentazioni svolte dalla difesa e il contenuto dell’elaborato
grafologico redatto dal consulente di parte.

1. Sagnibene Pietro è indagato con riferimento al delitto previsto dagli articoli 476482-489 cp per aver formato un falso testamento olografo, apparentemente riconducibile al de
cuius Maione Pietro in favore della sorella Immacolata. Alla morte della predetta, intervenuta
pochi mesi dopo la morte di Pietro, i beni ereditati da quest’ultima erano andati alla sorella
Margherita e al figlio della predetta Margherita, appunto il Sagnibene.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La motivazione del provvedimento impugnato non può certo ritenersi meramente
apparente, avendo essa, viceversa, una intrinseca coerenza logica ed un riconoscibile e
consequenziale sviluppo argomentativo.
Il tribunale del riesame non ignora affatto la presentazione della memoria difensiva e
dell’allegata consulenza grafologica, tanto che ne dà atto a pagina 3 del suo provvedimento.

I

Tuttavia, esso valorizza la consulenza tecnica del Pubblico Ministero, la quale non si è limitata
a pronunziarsi sulla natura apocrifa del testamento apparentemente attribuito a Maione Pietro
(come -viceversa- ha fatto, per quel che si apprende dal ricorso, il consulente tecnico
dell’indagato), ma si è anche espressa sulla elevata possibilità che l’autore del falso sia stato
proprio il Sagnibene, atteso che essa conclude nel senso che “il grafismo della scheda

1.1. La conclusione, motivatamente fatta propria dal collegio cautelare, si pone, allora,
in insanabile contrasto con quella caldeggiata dal consulente della Difesa e -dunque ed
evidentemente- il giudicante, in ossequio al principio di non contraddizione, non poteva
condividere (anche) quest’ultima. Ne consegue che -implicitamente ma riconoscibilmente- il
contenuto della memoria difensiva che aveva il suo perno nelle conclusioni del consulente
tecnico della parte privata è stato valutato e ritenuto non condivisibile.
1.2. Non si è pertanto verificato alcun error in procedendo, che, impropriamente e
infondatamente, pertanto, è stato denunziato dal ricorrente; di conseguenza, certamente, il
giudice di legittimità non può (né deve) procedere all’esame degli atti; esame che,
inevitabilmente e comunque, in considerazione del caso concretamente in scrutinio, si
risolverebbe in una valutazione del merito.
1.3. La riprova è costituita dal fatto che il Difensore, per corroborare la sua tesi, si è
visto costretto a riportare un lunghissimo brano della memoria difensiva a suo tempo
sottoposta al collegio cautelare, memoria che, ovviamente, contiene continui e insistiti
riferimenti alla situazione di fatto, ma che, in questa sede, è stata riproposta del tutto

inutiliter.
2. Il ricorso è pertanto da qualificarsi inammissibile per genericità (in quanto non tiene
conto della reale struttura motivazionale del provvedimento che pur critica) e perché,
sostanzialmente, articolato in fatto; il ricorrente va condannato alle spese del grado e al
versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma
in euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, addì 19.XI.2013.-

testamentaria in esame ha evidenziato.., numerose e qualitative corrispondenze con la
gestualità autografa di Sagnibene Pietro”(cfr. pagina 4 dell’ordinanza).

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