Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9106 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9106 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANCINELLI PIETRO N. IL 10/11/1952
avverso l’ordinanza n 846/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 09/12/2015

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 24/02/2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma
disponeva la revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale,
precedentemente concessa a Pietro Ancinelli dallo stesso Tribunale di
sorveglianza il 16/10/2013.
Avverso tale ordinanza l’Ancinelli, a mezzo del suo difensore, ricorreva
personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di

della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati
dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso motivazionale
contraddittorio e manifestamente illogico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso
dell’Ancinelli, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge,
non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a
censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non
consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca del beneficio
penitenziario in esame.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione
della legge penale e processuale, richiamando in particolare il contenuto
dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell’Ancinelli dal G.I.P.
del Tribunale di Roma il 09/12/2014, per la commissione in concorso dei reati di

motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca

usura e tentata estorsione continuata, nei termini richiamati dai passaggi
motivazionali esplicitati a pagina 2 del provvedimento in esame.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Pietro Ancinelli deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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