Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9105 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9105 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LI BERGOLIS ARMANDO N. IL 12/02/1975
avverso l’ordinanza n. 9029/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 09/12/2015

,

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 13/03/2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo proposto da Armando Li Bergolis avverso il provvedimento di
trattenimento della missiva, indirizzata al reclamante dalla moglie, adottato nei
suoi confronti dal magistrato di sorveglianza il 03/11/2014.
Avverso tale ordinanza il Li Bergolis ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta

corrispondenza adottato nei suoi confronti, che erano stati valutati dal Tribunale
di sorveglianza di Roma attraverso un percorso motivazionale contraddittorio e
manifestamente illogico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. U,
28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso
proposto dal Li Bergolis, pur denunciando formalmente anche il vizio di
violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e
non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del
provvedimento di trattenimento della corrispondenza originariamente applicato
nei suoi confronti con provvedimento del magistrato di sorveglianza del
03/11/2014.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sul
contenuto della missiva trattenuta – riguardante la vendita di bovini – contenenti
2

sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di trattenimento della

riferimenti a numeri e cifre, tali da dare luogo a dubbi sull’effettiva finalità della
comunicazione epistolare trattenuta, così come evidenziato nel passaggio
motivazionale esplicitato a pagina 2 dell’ordinanza impugnata.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Armando Li Bergolis deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015.

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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