Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9104 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9104 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOTTA SALVATORE N. IL 04/08/1950
avverso l’ordinanza n. 760/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 13/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 09/12/2015

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 13/03/2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava il reclamo presentato da Salvatore Botta avverso il decreto ministeriale
di applicazione del regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. disposto
con decreto emesso dal Ministro della Giustizia il 22/01/2015.
Ad avviso del tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato dagli
elementi convergenti richiamati nel corpo del provvedimento applicativo del

Nazionale Antimafia.
Avverso tale ordinanza il Botta ricorreva per cassazione, a mezzo del suo
difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla
ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione del regime
penitenziario differenziato in esame, che erano stati valutati dal tribunale di
sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente
illogico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di
cassazione, in relazione al regime differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., è
segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale il
procuratore generale presso la corte di appello, l’internato o il difensore possono
proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di sorveglianza
per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da
intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre
che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla
mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei
quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice
di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei
necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno
giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.
224611).
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regime differenziato in esame e dalle conformi conclusioni della Procura

Nel caso di specie, inoltre, deve escludersi che la violazione di legge possa
ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, dedotto nell’interesse del
ricorrente da suo difensore, che, sotto questo profilo, non può trovare ingresso
in questa sede.
Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso,
pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua
singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura
giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova – e non consentita –

quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con una motivazione congrua, adeguata e priva di erronea
applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle
conformi conclusioni della Procuratore Nazionale Antimafia e sulla sottostante
valutazione ministeriale, nei termini esplicitati a pagina 2 del provvedimento in
esame.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Botta deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015.

valutazione del merito delle circostanze riguardanti la posizione del Botta, in

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