Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9103 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9103 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

nei confronti di
1) Alagna Domenico, nato a Palermo il 23.7.1961; 2) Baucina Salvatore,
nato a Palermo il 3.5.1964; 3) Bonvissuto Angelo, nato a Palermo il
12.1.1966; 4) Caruso Antonino, nato a Palermo il 4.11.1962; 5) Costa
Francesco, nato a Palermo 1’11.2.1966; 6) Ferrara Nicolò, nato a
Palermo il 5.9.1953; 7) Fidanzati Stefano, nato a Palermo il 23.9.1948;
8) Genova Bartolo, nato a Palermo il 3.5.1981; 9) Giannusa Sergio, nato
a Palermo il 24.2.1957; 10) Milano Riccardo, nato a Palermo il
10.11.1955; 11) Militano Carmelo, nato a Palermo il 2.2.1970; 12)
Nicolosi Vito, nato a Palermo il 13.2.1962; 13) Patti Michele, nato a
Palermo il 12.1.1969; 14) Randazzo Salvatore, nato a Palermo il
30.10.1967; 15) Troia Antonino, nato a Palermo il 30.5.1964; 16)
Tarantino Antonino, nato a Palermo il 13.5.1949;

Data Udienza: 13/11/2013

lette le istanze depositate in cancelleria, con cui gli avv. Ettore
Barcellona e Fausto Maria Amato del Foro di Palermo, nella qualità di
difensori di fiducia delle parti civili costituite “Associazione degli
Industriali della Provincia di Palermo”, “Centro Studi ed Iniziative
Culturali Pio La Torre ONLUS Palermo”, “SOLIDARIA S.C.S. – ONLUS”,

“S.O.S. IMPRESA – PALERMO”, chiedono, in relazione alla sentenza
pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 22.1.2013 nei confronti
degli anzidetti ricorrenti e parti civili, la correzione dell’errore materiale,
consistente nella omessa distrazione delle spese in loro favore, ai sensi
dell’art. 93, c.p.c., in qualità di difensori antistatari;
letti gli atti ed udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Alfredo
Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per la correzione del
ruolo nel senso di cui alla motivazione;

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 194, R.G. n. 15857/2012, pronunciata il
22.1.2013, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione,
decidendo sui ricorsi presentati dai ricorrenti di cui in premessa
ometteva, per mero errore materiale, di provvedere sulle istanze di
distrazione ex art. 93, c.p.c. presentate dai difensori delle costituite parti
civili innanzi indicate per gli onorari non riscossi e le spese anticipate;
considerato che l’evidenziata omissione va risolta ritenendola un mero
errore materiale, che non incide sulla validità della sentenza pronunciata
il 22.1.2013, disponendosi in questa sede l’attribuzione delle spese
processuali sostenute dalle parti civili, fissate in sentenza nella misura di
“complessivi euro 1800,00, oltre accessori secondo legge”, in favore dei
predetti difensori istanti;
rilevato, pertanto, che, all’esito dell’odierna udienza camerale, si deve
disporre la correzione del dispositivo letto in udienza, come trascritto nel
relativo ruolo, nel senso di aggiungere dopo le parole “oltre accessori

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secondo legge”, l’inciso “in favore degli avvocati Ettore Barcellona e
Fausto Maria Amato, difensori antistatari”;
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza
22.1.2013 della Corte di Cassazione, Sezione V Penale nel senso che

favore degli avvocati Ettore Barcellona e Fausto Maria Amato, difensori
a ntistata ri”.
Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Roma il 13.11.2013

dopo le parole “oltre accessori secondo legge”, deve aggiungersi “in

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