Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9100 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9100 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo
nel procedimento nei confronti di
Fasulo Vincenzo, nato a Castelvetranol’01/07/1964

avverso la sentenza del 13/02/2013 del Giudice di pace di Castelvetrano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;

1

Data Udienza: 30/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Castelvetrano assolveva
Vincenzo Fasulo per insussistenza dei fatti dalle imputazioni dei reati di cui agli
artt. 581 e 612 cod. pen., contestati come commessi in Castelvetrano il
06/11/2009 in danno di Enza Loredana Farina.
Il Procuratore generale territoriale ricorre sull’assoluzione dell’imputato e
deduce violazione di legge e difetto di motivazione nella ritenuta necessità di

dell’attendibilità intrinseca di dette dichiarazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata si articolava esclusivamente nella
considerazione per la quale il contenuto della querela era confermato solo dalle
dichiarazioni della persona offesa, non avendo gli altri testimoni riferito nulla di
rilevante, e nella conseguente conclusione dell’insufficienza della prova d’accusa.
Tanto per un verso contrasta con il principio per il quale l’affermazione di
responsabilità dell’imputato può legittimamente essere fondata sulle sole
dichiarazioni della persona offesa, in quanto sottoposte ad una motivata e
rigorosa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità
intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.
253214), senza che le stesse necessitino di riscontri estrinseci, a meno che dalla
menzionata verifica non emergano dubbi o aspetti critici sulla loro autonoma
attendibilità (Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232; Sez. 6, n.
33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010,
Stefanini, Rv. 248016); e per altro rende la motivazione carente nel mancato
esame dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della parte offesa, verifica
nel caso di specie del tutto omessa.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice
di pace di Castelvetrano per un nuovo esame sulle indicate lacune motivazionali.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Castelvetrano per
nuovo esame.
2

riscontri per le dichiarazioni della persona offesa e nella mancata valutazione

Così deciso in Roma il 30/01/2014

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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