Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 910 del 01/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 910 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO GIUSEPPE GRAZIANO N. IL 16/06/1979
avverso la sentenza n. 2384/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/12/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Giuseppe Graziano Bianco ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in

epigrafe, con la quale, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Gup del Tribunale di
Agrigento del 14 dicembre 2012, la Corte d’appello di Palermo ha riqualificato il fatto ai sensi
dell’art. 319-quater cod. pen. e conseguentemente rideterminato la pena applicata in primo
grado.
1.1. Il ricorrente eccepisce, con il primo motivo, l’erronea riqualificazione del fatto operata

contestazione ex art. 317 cod. pen. -, in violazione del giudicato cautelare formatosi all’esito
della pronuncia del Tribunale del riesame che aveva correttamente inquadrato il fatto sotto
l’ipotesi di cui all’art. 319 cod. pen.; con il secondo motivo, l’apparenza della motivazione
sviluppata sostegno della denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con il
terzo motivo, la mancanza di motivazione in merito all’invocata attenuante prevista dall’art.
62, n. 6, cod. pen.
2. Nella memoria, il patrono del Bianco insiste per l’accoglimento del ricorso, ribadendo i motivi
già dedotti.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Per un verso, il ricorrente rinnova doglianze già mosse in appello, senza confrontarsi con
.le puntuali argomentazioni sviluppate dalla Corte in risposta (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,
Arnone e altri, Rv. 243838).
3.2. Per altro verso, propone questioni non scrutinabili nella sede di legittimità in quanto
inferenti valutazioni di merito (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
226074), a fronte della linearità e della conformità a logica e diritto delle sequenze
motivazionali dell’impugnata decisione, sia in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti (v.
pagine 12 e seguenti), sia in merito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti (v.
pagina 19).
3.3. Nessun vincolo al potere-dovere del giudice della cognizione di dare al fatto la corretta
qualificazione giuridica può, d’altronde, derivare dalle decisioni assunte dai giudici della
cautela, nel procedimento incidentale de hbertate.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2016

dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen. – così modificata l’originaria

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA