Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 91 del 22/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 91 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da Lombardozzi Mario, nato il 4-3-66, avverso la
sentenza in data 29-5-12 di questa Corte di Cassazione, sezione 7 penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le conclusioni del P.G. dott. Scardaccione. . v.
************
Considerato che Lombardozzi Mario ha proposto “istanza di immissione a ruolo della
trattazione” avverso la sentenza, con la quale questa Corte di Cassazione, sez. 7 penale,
ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso dallo stesso presentato, quale persona offesa,
avverso il decreto con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma in data 5-6.9.2011aveva
archiviato il procedimento sorto dalla denuncia presentata dal medesimo nei confronti
della ex convivente Fredesvinda Correa Uvilda;
che tale istanza deve essere qualificata come ricorso ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p.
Ritenuto che il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo in
favore del condannato e che questa espressione è da intendere nel senso che una
persona è legittimata ad esperire tale rimedio extra ordinem contro una decisione della
cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende
definitiva la sentenza di condanna (Sez. 2, 12 maggio 2004, n. 26339; Sez. 6, 17
gennaio 2007, n. 4124);
che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto dalla persona offesa, quindi da un
soggetto non legittimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro trecento in favore della cassa delle ammende.
C ì deciso in Roma, il 22-10-2013.

Data Udienza: 22/10/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA