Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9098 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9098 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALLONE ROBERTO N. IL 13/07/1972
avverso l’ordinanza n. 9/2014 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
21/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 09/12/2015

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 21/05/2014 il G.I.P. del Tribunale di Monza, quale
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Roberto Vallone,
finalizzata a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze presupposte, ritenendovi
ostativa la natura dei reati commessi, la distanza cronologica tra gli stessi e
l’assenza, nei provvedimenti giurisdizionali presupposti, di elementi obiettivi

Avverso tale ordinanza il Vallone dichiarava di volere proporre ricorso per
cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la Casa di reclusione di
Bollate, dove si trovava detenuto, ma non provvedeva al deposito dei relativi
motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Questa inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581,
comma 1 lett. c), 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno
della dichiarazione depositata dal Vallone il 14/06/2014, presso l’istituto
penitenziario dove si trovava detenuto, né il ricorrente né il suo difensore di
fiducia, eventualmente nominato, hanno fatto seguire rituale presentazione di
motivi di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame segue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in 500,00 euro, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015.

comprovanti in modo univoco l’esistenza di un progetto criminoso unitario.

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