Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9098 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9098 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIOLA LUIGI N. IL 12/10/1966
avverso la sentenza n. 3895/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

.

che ha concluso per

Udito, per la parte civile,
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 04/12/2013

udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. G. Izzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione di legge, in quanto il delitto di
furto aggravato, consumato in data 25 agosto 2005, si è prescritto il 25 febbraio 2013, vale a
dire prima della sentenza di secondo grado.
2.1. Con subordinato motivo, deduce ancora contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione nonché violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, sostenendo
che è palesemente illogica la parte della motivazione relativa alla quantificazione della
sanzione, atteso che nessun rilievo è stato dato al bisogno dell’imputato, bisogno che è stato
causa della commissione del reato. In realtà la corretta qualificazione del fatto-reato doveva
essere quella di furto per bisogno. La corte territoriale non ha valutato criticamente le
condizioni di necessità e, appunto, di estremo bisogno in cui versava il Viola ed ha poi omesso
qualsiasi motivazione anche con riferimento alla condotta processuale dell’imputato, che ha
immediatamente ammesso i fatti. Andava anche tenuto conto dello scarso valore del furgone
rubato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Il reato non è prescritto in quanto si è verificata in primo grado una sospensione di
nove mesi e 15 giorni; conseguentemente il termine prescrizionale va collocato al 10 dicembre
2013.
3. Il fatto-reato non può poi essere qualificato ai sensi dell’articolo 626 n. 2 cp, in
quanto, da un lato, la cosa sottratta non può considerarsi di tenue valore, dall’altro, lo stato di
bisogno doveva essere provato nella fase di merito.
4. Nella quantificazione del trattamento sanzionatorio il giudice di secondo grado ha
tenuto conto della motivazione che ha spinto il Viola al delitto, ma ha anche dato ragione del
motivo per il quale non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche né alcuna
circostanza soggettiva dalla quale potesse desumersi l’effettiva e concreta resipiscenza rispetto
al reato commesso.
5. Consegue la condanna del ricorrente alle spese del grado e al versamento di somma
a favore della cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento al versamento della somma di € 1000 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 4. II. 2013.-

1. Viola Luigi fu condannato dal tribunale di Termini Imerese alla pena di giustizia
perché ritenuto colpevole di ricettazione di un autofurgone. La corte d’appello di Palermo, con
la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha
riqualificato il fatto ai sensi degli articoli 624, 625 n. 7 cp ed ha rideterminato in melius il
trattamento sanzionatorio.

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