Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9092 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9092 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Altinel Sevket Hakan, nato a Istanbul (Turchia) il 01/01/1971

02562

avverso la ordinanza del 07/09/2012 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco M. Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata con liberazione dell’estradando.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Genova rigettava la
richiesta di scarcerazione proposta per decorrenza del termine di quaranta giorni
previsto dall’art. 715, comma 6, cod. proc. pen. da Sevket Hakan Altinel,
cittadino turco, arrestato a fini di estradizione in data 7 luglio 2012.
Osservava la Corte di appello che la documentazione richiesta era pervenuta
entro il quarantesimo giorno (15 agosto 2012) alla competente Sezione Interpol

Data Udienza: 23/11/2012

Italia (ufficio abilitato, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della Convenzione europea
di estradizione alla trasmissione-ricezione delle domande di estradizione) dal
collaterale Ufficio turco.
In ogni caso, essendo poi stata trasmessa la domanda di estradizione,
quando ancora l’estradando si trovava in stato di sottoposizione a misura
custodiale, e prevedendo la Convenzione europea (art. 16, comma 5) nel caso di
intervenuta liberazione la possibilità di un nuovo arresto, doveva escludersi che il
superamento del termine di quaranta giorni imponesse l’effettiva scarcerazione,

caducazione della misura restrittiva per superamento del termine si poneva in
contrasto con il potere-dovere dello Stato richiesto di prendere, in simile caso,
ogni misura idonea a evitare la fuga dell’individuo richiesto.

3. Ricorre per cassazione di persona l’estradando, a mezzo del difensore
avv. Ennio Pischedda, che denuncia con un unico motivo la violazione dell’art.
719 (recte, 715), ultimo comma, cod. proc. pen. e la inosservanza degli artt. 12
e 16 della Convenzione europea di estradizione, osservando che il riferimento
fatto dall’ordinanza impugnata alla ricezione della documentazione da parte
dell’Interpol era del tutto incongruo, atteso che detto ufficio, in base all’art. 16
della Convenzione, è abilitato a ricevere le domande di arresto provvisorio, ma
non certamente le domande di estradizione, le quali devono essere trasmesse, in
base all’art. 12 della Convenzione (come integrata dall’art. 5 del Secondo
Protocollo addizionale), per via diplomatica al Ministero della giustizia, e a tale
ricezione è collegato il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art.
715, comma 6, cod. proc. pen.
Invece, la domanda di estradizione era pervenuta solo il 16 agosto 2012, a
termine ormai perento, dovendosi a tal fine computare anche il giorno in cui era
avvenuto l’arresto.
La risalente giurisprudenza richiamata a sostegno della possibilità di
mantenere la custodia ove prima della liberazione fosse intervenuta la domanda
di liberazione, oltre che contrastante con i principi contenuti nell’art. 5 CEDU, era
stata superata da altre successive pronunce che sottolineavano il carattere
perentorio del termine di quaranta giorni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

anche perché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una eventuale

2. L’art. 16, comma 4, della Convenzione europea di estradizione del 13
dicembre 1957, entrata in vigore per l’Italia il 4 novembre 1963, prevede che
l’arresto provvisorio di un soggetto ricercato in ambito internazionale «potrà
cessare se, entro 18 giorni dall’arresto, la Parte richiesta non sia stata investita
della domanda di estradizione» e dei relativi documenti ; e che “in ogni caso” la
durata dell’arresto non potrà superare 40 giorni.
Diversamente, in base al combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 715
cod. proc. pen., è previsto che le misure cautelari provvisoriamente applicate nei

entro quaranta giorni «dalla comunicazione allo Stato estero» dell’applicazione in
via provvisoria della misura coercitiva non sono pervenuti al ministero degli
esteri o a quello della giustizia la domanda di estradizione e la relativa
documentazione.
Il regime convenzionale prevale sulle norme del codice di procedura penale
(art. 696 cod. proc. pen.); sicché, operando la Convenzione di estradizione, il
termine massimo di quaranta giorni decorre dall’arresto e non dalla
comunicazione di esso alla Parte richiedente (v. Sez. 6, n. 24326 del
22/06/2010, Pilatasig Diaz, Rv. 247807).
Come in ogni caso riguardante Stati che hanno aderito alla Convenzione di
estradizione, tra l’Italia e la Turchia resta dunque stabilito che l’arresto
provvisorio a fini estradizionali cessa di avere effetto (con conseguente
liberazione del soggetto arrestato) se entro il termine perentorio di quaranta
giorni dall’esecuzione dell’arresto la Parte richiesta “non sia stata investita” della
domanda di estradizione.
Appare il caso di precisare che, trattandosi di un termine incidente sulla
libertà personale, il dies a quo dell’arresto computatur in termino (v. tra le tante,
sia pure in termini generali, Sez. 2, n. 49296 del 03/12/2004, Lanzino, Rv.
230562).

3. Per verificare il momento in cui la Parte richiesta possa dirsi “investita
della domanda di estradizione” (corredata dalla prescritta documentazione),
occorre fare riferimento all’art. 12, comma 1, della Convenzione europea di
estradizione, come sostituito dall’art. 5 del Secondo Protocollo Addizionale, fatto
a Strasburgo il 17 marzo 1978 (e da tempo entrato in vigore sia per l’Italia sia
per la Turchia) secondo cui la richiesta, redatta per iscritto, è «indirizzata dal
Ministero della giustizia della Parte richiedente al Ministero della giustizia della
Parte richiesta» ovvero per via diplomatica (salvi speciali accordi tra due o più
parti, che non ricorrono nel caso di specie).

confronti di persona assoggettabile a procedura di estradizione sono revocate se

Non è invece pertinente il richiamo all’art. 16, comma 3, della medesima
Convenzione, fatto nella sentenza impugnata, che si riferisce alla diversa
procedura di trasmissione della domanda di arresto provvisorio (precedente,
dunque, alla formalizzazione della domanda di estradizione), che può avvenire
anche mediante Interpol.
D’altro canto il già richiamato art. 16, comma 4, Conv. estr., nel prevedere
la perenzione dell’arresto una volta scaduto il termine massimo di quaranta
giorni, richiama proprio, quanto a modalità attraverso le quali la Parte richiesta

come successivamente modificato, alla cui stregua, come precisato, salvi speciali
accordi interstatuali, la domanda e i relativi documenti giustificativi hanno da
essere inoltrati dal Ministero della giustizia della Parte richiedente al Ministero
della giustizia della Parte richiesta ovvero per via diplomatica.

4. Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui, nel regime retto
dalla Convenzione europea di estradizione, ove sia stata applicata
provvisoriamente una misura coercitiva a norma dell’art. 715 cod. proc. pen.,
questa deve essere revocata qualora alla scadenza del termine massimo
decorrente dal giorno dell’arresto (da computare nel termine) non sia stata
indirizzata dal Ministero della giustizia della Parte richiedente al Ministero della
giustizia italiano o per via diplomatica la domanda di estradizione, corredata dai
documenti giustificativi, nulla rilevando che detta domanda sia pervenuta nel
detto termine all’organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o ad
altra autorità diversa dal Ministero della giustizia o dal Ministero degli esteri (o
sue rappresentanze).

5. Nella specie risulta che la domanda di estradizione venne inoltrata da
parte dell’Ambasciata della Repubblica di Turchia in data 20 agosto 2012 al
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, dove pervenne in data 22
agosto 2012. Consegue che, stando anche alla data dell’inoltro (20 agosto
2012), questa si colloca ben oltre il quarantesimo giorno dalla data dell’arresto
dell’estradando, avvenuto in data 7 luglio 2012.
Ma anche volendo considerare rituale la trasmissione della documentazione
da parte della Divisione Interpol al Ministero della giustizia, essa avvenne in data
16 agosto 2012 e cioè il quarantunesimo giorno dall’arresto, computando nel
termine il dies a quo del 7 luglio 2012, non rilevando che la detta Divisione la
ricevette dal collaterale Interpol turco il 15 agosto.

possa ritenersi investita della domanda di estradizione, il precedente art. 12,

6. Non vale a evitare la conseguente liberazione dell’estradando la possibilità
di un successivo arresto dopo che la domanda di estradizione sia pervenuta (art.
16, comma 5, Conv. estr.), in quanto ciò è appunto possibile solo dopo che
l’estradando sia stato effettivamente scarcerato non essendo tale domanda
pervenuta tempestivamente, né ha rilievo l’adottabilità – in forza dell’art. 16,
comma 4, secondo periodo della medesima Convenzione – di misure idonee ad
evitare la fuga della persona liberata, le quali dunque presuppongono proprio
l’evento liberatorio (contra, Sez. 6, 12/07/2004, n. 35895, Orkisz, Rv. 230014 e

7. Per quanto sopra detto, l’ordinanza impugnata deve essere annullta senza
rinvio con immediata liberazione di Altinel Sevket Flakan se non detenuto per
altra causa.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata liberazione
di Altinel Sevket Hakan se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 23/11/2012.

Sez. 6, n.1395 dell’11/05/1993, Sartiane Bratuini, Rv. 195471).

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