Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9091 del 23/11/2012
Penale Ord. Sez. 6 Num. 9091 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CONTI GIOVANNI
ORDINANZA
sulla richiesta di sospensione della esecuzione della condanna civile avanzata da
Morzenti Giovanni, a mezzo dei difensori avvocati Antonio Rossomando e
Carmine di Zenzo
con riferimento alla sentenza in data 17 aprile 2012 della Corte di appello di
Torino
vista la richiesta;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico ministero, che ha espresso parere contrario alla
sospensione richiesta.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto in data 16 luglio 2012 gli avvocati Antonio Rossomando e
Carmine Di Zenzo, nell’interesse di Giovanni Morzenti, chiedono a questa Corte,
a norma dell’art. 612 cod. proc. pen., la sospensione della condanna al
risarcimento dei danni liquidati in euro 60.000 in favore della parte civile
Francesco Peyrone disposta con sentenza in data 30 ottobre 2010 del Tribunale
Data Udienza: 23/11/2012
di Cuneo e confermata sul punto, in relazione al reato di estorsione di cui al capo
T, in data 17 aprile 2012 della Corte di appello di Torino.
Al riguardo si deduce che il pagamento della rilevante somma di cui sopra
costringerebbe il Morzenti a un precipitoso realizzo patrimoniale con la
prospettiva, in caso di accoglimento della impugnazione proposta avverso detta
sentenza, di non potere recuperare la somma, dal momento che il creditore
Peyrone, a seguito del fallimento della società Berteli° s.p.a. del cui Consiglio di
amministrazione era presidente ed amministratore delegato, sarebbe esposto
che il medesimo Peyrone è stato recentemente condannato a pena patteggiata
per bancarotta fraudolenta nelle riferite qualità rivestite in seno alla società
decotta nonché di altre società del gruppo.
2.
Il Procuratore generale requirente, nell’esprimere avviso contrario
all’accoglimento della istanza, sottolinea che il danno paventato deriverebbe
dalla vendita antieconomica dei titoli aggrediti e che, quando la condanna
concerne, come nella specie, il versamento di una somma di denaro, stante la
fungibilità di questo deve essere esclusa la irreparabilità del danno.
3. Con memoria di replica, i medesimi avvocati Rossomando e Di Zenzo,
obiettano che il danno prospettato non è tanto quello della vendita
antieconomica dei titoli ma quello della prospettiva della perdita della possibilità,
in caso di accoglimento del ricorso contro la sentenza di condanna, di ripetere le
somme dal creditore una volta che questo sia a sua volta aggredito dai creditori
della società fallita, con passivo di vari milioni di euro.
4. Osserva la Corte che la richiesta non può trovare accoglimento, non
avendo l’istante fornito alcuna prova della possibile futura insolvenza del
creditore, ove esposto alle azioni risarcitorie di suoi creditori, meramente
affermata (v., per il principio, Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005, dep. 2006,
Mastropasqua, Rv. 233180).
P.Q.M.
Rigetta la richiesta
Così deciso il 23/11/2012.
alle azioni risarcitorie dei numerosi creditori insinuatisi nella procedura; tanto più