Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9091 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9091 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE PACE MARIA N. IL 04/08/1982
avverso l’ordinanza n. 26911/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
ROMA, del 23/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 09/12/2015

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 23/06/2014 il Magistrato di sorveglianza di Roma
disponeva la proroga, per la durata di un anno, della misura di sicurezza della
libertà vigilata applicata a Maria De Pace con sentenza emessa dal G.U.P. del
Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 09/03/2007.
Avverso tale ordinanza la De Pace, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla
ritenuta sussistenza dei presupposti per la proroga della misura di sicurezza della

libertà vigilata precedentemente applicatagli, che erano stati valutati dal
Magistrato di sorveglianza di Roma con un percorso motivazionale
contraddittorio e manifestamente illogico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è
esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e
processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere
ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo
logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del
provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici
da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso
della De Pace, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge,
non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a
censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non
consentita valutazione del merito dei presupposti per l’adozione del
provvedimento di proroga impugnato.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione
della legge penale e processuale, evidenziando in particolare che il giudizio sulla
pericolosità sociale della De Pace risultava avvalorato dalle conclusioni peritali
del dott. Rocchini, secondo il quale il disturbo schizofrenico bipolare da cui era
affetta la ricorrente non era regredito rispetto alle precedenti verifiche cliniche,
2

t

,

imponendo di ritenere permanenti le condizioni di pericolosità della condannata,
così come desumibile dai passaggi motivazionali correttamente esplicitati a
pagina 1 del provvedimento in esame.
Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Maria De Pace deve
essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2015.

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

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