Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9090 del 23/11/2012
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9090 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CONTI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dell’Aquila
nel procedimento nei confronti di
Fabio Lupo, nato a Pescara 1’11/10/1964
avverso la sentenza del 08/11/2011 del Tribunale di Pescara
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Riello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pescara applicava, a norma
degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., a Fabio Lupo la pena concordata di giorni
tredici di reclusione, sostituita nella multa di euro 3.250, in ordine al reato di cui
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Data Udienza: 23/11/2012
all’art. 341-bis cod. pen, (accertato in Pescara il 26 giugno 2010), con il
riconoscimento delle attenuanti generiche e la diminuente del rito.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d’appello dell’Aquila, denunciando, con un primo motivo, la irrogazione di
una pena illegale, in quanto la pena-base di tredici giorni di reclusione, sostituita
dalla corrispondente pena pecuniaria, era inferiore a quella minima di quindici
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, che ha natura assorbente (ed essendo comunque le
ulteriori censure prive di specificità, in quanto non accompagnate da un preciso
riferimento agli atti del procedimento), è fondato, atteso che la pena della
reclusione irrogabile, anche in concorso della diminuente ex art. 444 cod. proc.
peri., non può essere inferiore al limite minimo generale fissato dall’art. 23 cod.
pen. (v. ex plurimis, da ultimo, Sez. 2, n. 5973 del 27/01/2010, De Grecis, Rv.
246438).
2.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Pescara per l’ulteriore corso.
Così deciso il 23/11/2012.
giorni di reclusione; con un secondo, ulteriori violazioni di norme processuali.