Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9090 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9090 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRISCARI SEBASTIANO N. IL 12/07/1969
avverso la sentenza n. 1623/2014 CORTE APPELLO di MESSINA, del
16/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina, per quanto qui
interessa, confermava la decisione di primo grado che, all’esito del giudizio abbreviato,
condannava Sebastiano Triscari, con la continuazione, alla pena indicata per i reati di
detenzione illegale dei fucili specificamente indicati, due dei quali clandestini.
La Corte territoriale riteneva infondati i rilievi dell’imputato in ordine al
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione della pena, tenuto
conto del numero delle armi, alcune clandestine e alcune cariche, nonché della

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
lamentando la violazione di legge sotto il profilo della omessa motivazione in ordine ai
rilievi posti a fondamento dell’appello, avendo la Corte esclusivamente richiamato la
motivazione del primo giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, palesemente aspecifico, deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale ha escluso la fondatezza delle doglianze dell’appellante con
motivazione compiuta che viene contestata dal ricorrente soltanto genericamente e senza
alcuna correlazione con gli argomenti posto a fondamento della decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.

pericolosità manifestata dall’imputato.

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