Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 909 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 909 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOTO SALVATORE N. IL 12/09/1949
avverso la sentenza n. 4618/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 11/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 4 novembre 2011 dal Tribunale di Verbania, Sezione distaccata di
Domodossola, appellata da NOTO Salvatore, dichiarato responsabile del delitto di tentato furto
aggravato in abitazione, commesso il 29 ottobre 2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per l’applicazione della
recidiva che sostiene non sia mai stata contestata.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha operato il proprio intervento sulla pena con esclusivo riferimento
all’aggravante né risulta che in relazione ad una recidiva, in effetti non contestata nel capo di imputazione, siano state avanzate doglianze in sede di appello. Peraltro nel conteggio della pena i
giudici del merito si sono limitati correttamente a rilevare l’oggettiva esistenza di precedenti, valutati ex art. 133, ma il giudizio di equivalenza fra circostanze ha riguardato le attenuanti generiche con la sola aggravante della violenza alle cose.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.