Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 909 del 01/12/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 909 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANTE PAOLA N. IL 09/02/1986
avverso la sentenza n. 5575/2015 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
11/02/2016
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 01/12/2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Paola Stante ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Gip del Tribunale di
Pescara le ha applicato la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al
reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La ricorrente eccepisce il vizio
di motivazione “in ordine alla corretta individuazione della pena pecuniaria da irrogare”.
2. Il ricorso è inammissibile.

‘applicata dal giudice in perfetta conformità alla richiesta avanzata dalla stessa imputata.
4. Né v’è materia per ritenere detta pena pecuniaria incongrua, né tantomeno illegale, per il
mero fatto che, diversamente dalla commisurazione della pena detentiva, la pena pecuniaria
base concordata fra le parti (e ratificata dal giudice) sia stata commisurata, non sul minimo
edittale, ma in termini di poco superiori ad esso (segnatamente in euro 27.000).
Si tratta dunque di doglianza che fuoriesce dall’ambito del controllo espletabile dall’organo
giurisdizionale sull’accordo raggiunto fra le parti ai sensi del comma 2 dell’art. 444 del codice di
rito e, pertanto, non sindacabile nella sede di legittimità.
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche
a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

‘Così deciso il 1 dicembre 2016

3. Il ricorrente si duole della determinazione della pena pecuniaria, sebbene essa sia stata

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