Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9089 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9089 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Palmieri Giovanni, nato a San Severo il 22/03/1949
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di Fornelli Pasquale, nato a
Bitonto il 24/06/1948

avverso il decreto del 20/03/2012 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torino

visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torino disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di
Pasquale Fornelli, nei cui confronti Giovanni Palmieri aveva presentato denuncia
per il reato di calunnia.

Data Udienza: 23/11/2012

Rilevava il G.i.p. che non sussistevano gli estremi del denunciato reato,
dovendosi inquadrare il fatto nell’ambito di una controversia di natura civilistica.

3. Ricorre per cassazione la persona offesa, a mezzo del difensore avv.
Tommaso Servetto, il quale, con un primo motivo, denuncia la violazione dell’art.
409 cod. proc. pen. in mancanza di fissazione di udienza di trattazione, in
contraddittorio con la persona offesa, della richiesta di archiviazione; con un
secondo, denuncia la violazione dell’art. 34 cod. proc. pen., non avendo il G,i,p.

archiviazione nei confronti della attuale persona offesa.
Il medesimo difensore ha poi depositato memoria di replica alla requisitoria
del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.

L’opposizione è stata pacificamente proposta tardivamente, e il

provvedimento di archiviazione risulta essere stato depositato in cancelleria il
giorno 20 marzo 2012, e cioè contestualmente all’arrivo della opposizione, senza
quindi che questa potesse essere stata valutata dal giudice; non avendo alcun
rilievo che il giorno 20 cadesse di sabato, trattandosi di giorno feriale.

3. La deduzione di incompatibilità è priva di fondamento, non rientrando la
fattispecie in esame in alcuno dei casi previsti dall’art. 34 cod. proc. pen., anche
tenendo conto dei principi affermati dalla varie pronunce della Corte
costituzionale.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro mille.

omesso di astenersi pur avendo in precedenza trattato un procedimento di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 23/11/2012.

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