Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9089 del 19/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9089 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO GIOACCHINO N. IL 25/03/1962
avverso la sentenza n. 576/2014 GIP TRIBUNALE di PALMI, del
15/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 19/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale i Palmi, applicava la pena indicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a
Gioacchino Consiglio in relazione ai reati di detenzione illegale delle armi indicare, una
delle quali clandestina, e della ricettazione della stessa, nonchè di diverse munizioni.
2.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dei reati
formule di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze sono manifestamente infondate – quindi, inammissibili – atteso che,
qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda, in
un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui quali possa essere
fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., non
richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico obbligo motivazionale
sul punto e costituendo la richiesta di applicazione della pena quantomeno un’ammissione
del fatto se non addirittura «una forma di ammissione di responsabilità>> (Sez. 1,
3.11.1995, Nulli; Sez. 3, 26.6.1995, Donazzolo; Sez. 1, 13.5.1994, Dellegrottaglie; Sez.
1, 12.1.1994, Di Modugno; Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o un implicito riconoscimento di
colpevolezza (Sez. 6, 19.6.1991, Jomli).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
della ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2015.
contestati ed alla valutazione della prova senza alcun vaglio critico, utilizzando mere