Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9088 del 20/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 9088 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIGNORINO CLAUDIO N. IL 14/10/1981
avverso la sentenza n. 1094/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
28/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. k
che ha concluso per .2′
3acaa, 11(.4M c) -etc-6k

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

40

,

eerzot L

Data Udienza: 20/11/2013

I’

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Signorino Claudio, avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina in
data 28 novembre 2012, con la quale, per quanto qui di interesse, è stata confermata la condanna per il
reato di furto pluriaggravato dell’apparecchio stereofonico sottratto da un’autovettura parcheggiata sulla
pubblica via, reato commesso il 9 luglio 2006.

Deduce
1)

la violazione di legge (articolo 597 cpp) in relazione al divieto di reformatio in pejus.
aumentato la pena inflitta dal primo giudice, portandola da anni due e mesi due di reclusione, oltre
mesi due di arresto, ad anni quattro e mesi sette di reclusione;

2)

il vizio della motivazione sulla responsabilità, non essendovi prove certe al riguardo.
In particolare la difesa ritiene sopravvalutata la deposizione del maresciallo Carteri che aveva
sostenuto di avere potuto leggere il numero di targa dell’auto sulla quale si era allontanato
l’imputato dopo il furto, nonostante la distanza di 50 m dal punto di osservazione e le cattive
condizioni di visibilità.

Il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo.
Invero, il secondo motivo è del tutto irricevibile poiché consiste nella prospettazione, ad opera del
difensore, di una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella motivatamente accreditata in sentenza:
ricostruzione che la Corte di cassazione non può apprezzare in via diretta, attesa la sua funzione di giudice
della legittimità.
Quanto al primo motivo, già dichiarato fondato, occorre prendere le mosse dal rilievo che, la pena finale
indicata nel dispositivo, nella misura di anni quattro e mesi sette di reclusione ed euro 120 di multa, risulta
il frutto di un errore da ritenere puramente materiale.
Essa, infatti, in sé considerata, non solo sarebbe manifestamente illegale perché in violazione del principio
di reformatio in peius.
In più, nell’apparente contrasto fra il dispositivo e la motivazione, deve ritenersi prevalente quest’ultima,
avendo il giudice in essa dato espressamente conto del fatto che, alla pena finale per il reato di furto ( capo
D), pur dopo la declaratoria di prescrizione per i capi A) e e B) egli intendeva giungere attenendosi
esattamente alla pena individuata dal primo giudice per l’unico reato per il quale è stata confermata la
condanna in appello: appunto, il reato di furto, con riferimento al quale, la pena indicata dal Tribunale e
confermata, in motivazione, dalla Corte d’appello, era quella, derivante anche dalla riduzione per il rito
abbreviato, di anni due di reclusione ed euro 137 di multa ( anni tre di recl. ed euro 206, meno 1\3) .
Stante la assenza di spazi valutativi ai fini di una diversa determinazione della pena, alla luce di quanto dallo
stesso giudice di primo grado esplicitato in motivazione, alla emenda del trattamento sanzionatorio
provvede questa stessa Corte, mediante sentenza di annullamento senza rinvio, accompagnata dalla
dovuta disposizione sulla pena.
PQM
annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena che ridetermina in anni due di
reclusion
Il Presi

d euro 137 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Il giudice dell’appello, nel riformare la sentenza di primo grado impugnata dal solo imputato, aveva

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