Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9088 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9088 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO MASSIMO N. IL 01/04/1983
avverso la sentenza n. 3921/2014 TRIBUNALE di GENOVA, del
11/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova, in composizione
monocrati , applicava la pena indicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Massimo
Gallo in relazione al reato di porto di un coltello fuori della propria abitazione senza
giustificato motivo.

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la

violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una causa di

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I motivi di ricorso appaiono destituiti di specificità perché le censure si risolvono nella
proposizione di argomenti assolutamente generici e sono formulate in modo stereotipato,
senza alcun collegamento concreto con la fattispecie in esame o con la sentenza
impugnata. Né vengono indicati elementi che avrebbero imposto il proscioglimento e la
sussistenza di cause di non punibilità.
Le doglianze sono, peraltro, manifestamente infondate – quindi, inammissibili anche
sotto tale profilo – atteso che, qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della
pena ex art. 444 cod. proc. pen. senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è
necessario che il giudice si diffonda, in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza
di elementi sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste
dall’art. 129 cod. proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno
specifico obbligo motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di applicazione della
pena quantomeno un’ammissione del fatto se non addirittura «una forma di ammissione
di responsabilità>> (Sez. 1, 3.11.1995, Nulli; Sez. 3, 26.6.1995, Donazzolo; Sez. 1,
13.5.1994, Dellegrottaglie; Sez. 1, 12.1.1994, Di Modugno; Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o
un implicito riconoscimento di colpevolezza (Sez. 6, 19.6.1991, Jomli).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro millecinquecento, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa
della ammende.
Così deciso, il 19 novernjQj.

proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. ed ai presupposti per il

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