Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9087 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 9087 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: IPPOLITO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Castiglioni Lorenzo nato a Gorla Minore Venezuela il 22/08/1960
contro l’ordinanza del Tribunale della libertà di Milano del 18/07/2012;
– letto il ricorso, il provvedimento impugnato e la memoria, con motivi nuovi, depositata il
20.10.2012;
– udita la relazione del cons. F. Ippolito;
– udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto S. Spinaci, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
– udito il difensore avv. F.M. Costa Angeli, che ha concluso per l ‘accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Milano, ex art. 309
c.p.p., ha confermato il provvedimento di custodia in carcere emesso dal
g.i.p. dello stesso ufficio giudiziario nei confronti di Lorenzo Castiglioni,
indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73.1 d.P.R. n.
309/90 per avere, “con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, in concorso con altri soggetti non identificati, acquistato un
imprecisato quantitativo, di poco inferiore al chilogrammo, di sostanza
stupefacente di tipo cocaina da Emilio Caruso, in cambio di un corrispettivo
di circa 30.000 euro, al fine di destinarlo alla cessione a terzi dietro

Data Udienza: 22/11/2012

2. Ha proposto personale ricorso per cassazione il Castiglione, “ai
sensi del combinato disposto degli articoli 311 e 606 lettere 13 ed E del
codice di procedura penale”, deducendo “palesi errori di motivazione che
discendono tanto dalla mancata applicazione di norme di legge quanto da
una evidente illogicità della motivazione adottata”, ma in effetti dolendosi
che “il Gip di Milano si è completamente dimenticato della posizione del
sottoscritto in punto di esigenze caute/ari” e lamentando che il Tribunale del
riesame abbia “speso poche righe” per confermare il provvedimento
cautelare.
3. Con la memoria depositata il 15 novembre 2012, il difensore avv.
Francesco Costa Angeli, ha dedotto motivi nuovi:
– ex art. 606.1 lett. c) c.p.p. per erronea applicazione dell’art. 274 lett. c),
dell’art. 292 sotto vari profili, dell’art. 546 lett. b) ed e), dell’art. 275 n. 3 ;
– ex art. 606.1 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e mancanza della
motivazione.
Considerato in diritto

1. Rileva innanzitutto il Collegio che il ricorso personale presentato
dall’indagato ricorrente aveva ad oggetto il vizio di motivazione sulle
esigenze cautelari, risultando il riferimento alla violazione di legge e alla lett.
b) dell’art. 606.1 c.p.p. una mera espressione grafica, sfornita di ogni
argomentazione a sostegno.
Ne deriva che il controllo di questa Corte deve essere limitato a tale
oggetto, senza poter prendere in considerazione i motivi nuovi (depositati
dal difensore) diversi da quelli rientranti nel vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 606.1 lett. e) c.p.p., in relazione alle esigenze cautelari ravvisate dal
Tribunale del riesame.
2. Entro questi limiti, il Collegio ravvisa l’infondatezza del ricorso, per
avere il Tribunale fatto buon governo dei principi di diritto affermati dalla
giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui il provvedimento
restrittivo della libertà personale e l’ordinanza che decide sul riesame sono
strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che la
motivazione dell’ordinanza del Tribunale della libertà integra e completa
l’eventuale carenza di quella del giudice per le indagini preliminari. E’ stato
anche statuito che, nel caso in cui l’ordinanza cautelare coercitiva genetica
sia motivata per relationem, richiamando integralmente e facendo
motivatamente propria la richiesta del P.M., il Tribunale del riesame, anche
ove ritenga che la motivazione del provvedimento promanante solo dal
G.i.p. sia inadeguata per la sua eccessiva stringatezza e mancanza di
approccio critico rispetto alla richiesta del P.M., non può prescindere

2

pagamento di corrispettivo in denaro”.

3. Nel caso di specie in esame, correggendo e integrando le
mancanze e le omissioni del giudice per le indagini preliminari, il Tribunale,
dal grave quadro indiziario relativo all’acquisto di circa un chilogrammo di
cocaina che il Castiglioni operò dal Caruso dietro corrispettivo di 30.000
euro, ha tratto elemento per ritenere lo stabile inserimento dell’indagato nel
traffico di stupefacenti, dovendosi escludere l’ipotesi che tali rilevanti
quantitativi di stupefacente possano diventare oggetto di acquisto
occasionale, da cui ha fatto conseguire non illogicamente il concreto pericolo
di reiterazione della condotta criminosa, da fronteggiare unicamente con la
massima cautela custodiale.
Trattasi di motivazione logicamente plausibile che si sottrae al
sindacato di legittimità di cui all’art. 606.1 lett.e) c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94.1-ter disp. att.
c.p.p.
Roma, 22 novembre 2012
Il consi

1

K-.4 dito

dall’esame del materiale indiziario riepilogato dal P.M., avendo il poteredovere di integrare la motivazione del provvedimento genetico (Cass. n.
30696/2012, Rv. 253326 Okunmweida).

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