Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9087 del 19/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9087 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IVANOV IVAN N. IL 29/11/1968
avverso l’ordinanza n. 154/2014 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
29/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza
avanzata da Ivan Ivanov, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in assenza di elementi dimostrativi della unicità
del disegno criminoso, nonostante la distanza temporale non eccesiva e la omogeneità dei
reati; riteneva che dagli atti risultava che si trattava di soggetto dedito per stile di vita
alla commissione di reati contro il patrimonio.

condannato rilevando che si tratta di due gruppi di furti ed altri reati contro il patrimonio
commessi a distanza di alcuni mesi con le medesime modalità, ancorchè in località
diverse.
Lamenta, altresì, che non sono state acquisite tutte le sentenze di condanna ed il
vizio della motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti per riconoscere la
continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis
l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente
giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli
indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la
distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene
protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Il
giudice può, però, motivatamente valutare l’assenza di elementi univoci idonei a
dimostrare l’unicità del disegno criminoso.
Nella specie, le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che il
tribunale, sia pure in modo estremamente sintetico, ha tratto dalle sentenze che il
ricorrente è soggetto stabilmente dedito alla commissione di reati contro il patrimonio
desumendone una scelta di vita.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così decis , il 19 novembre 2015.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, il

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